A partire dal 31 marzo e fino al 30 maggio 2025 è possibile presentare la comunicazione c.d. originaria all’Agenzia delle Entrate inerente il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. “ZES unica” per il Sud, indicando l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e che prevedono di sostenere fino al 15.11.2025.
Si tratta di un incentivo previsto all’art. 16 del D.L. n. 124 del 19.9.2023, esteso con la legge di bilancio agli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025. Le modalità attuative sono contenute nel Decreto 17.5.2024, mentre il Provvedimento n. 25972 del 31.1.2025 a cura dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione (comunicazione originaria con le istruzioni e modello integrativo con le relative istruzioni).
In seguito alla presentazione della prima comunicazione, per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18.11.2025 al 2.12.2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
Rispetto al territorio di riferimento, le imprese possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende:
- le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a) del TFUE;
- le zone assistite dell’Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili. Restano esclusi:
- i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
- le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento 651/2014.
Sono, altresì, escluse dal credito d’imposta ZES in commento, le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, essendo oggetto di uno specifico credito d’imposta (ex art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato per il 2025 dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024 cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25986).
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi a:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
- l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).
La misura “teorica” del credito d’imposta è differenziata per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella:
Regioni | Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro | Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro |
Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro |
Calabria | 60% | 50% | 40% |
Campania | 60% | 50% | 40% |
Puglia | 60% | 50% | 40% |
Puglia (territori Fondo transizione giusta) |
70% | 60% | 50% |
Sicilia | 60% | 50% | 40% |
Basilicata | 50% | 40% | 30% |
Molise | 50% | 40% | 30% |
Sardegna | 50% | 40% | 30% |
Sardegna (territori Fondo transizione giusta) |
60% | 50% | 40% |
Abruzzo (zone assistite) |
35% | 25% | 15% |
La seguente tabella sintetizza i parametri necessari per l’individuazione della dimensione aziendale.
Tipologia | Occupati | Fatturato | Totale di bilancio |
Piccola impresa | < 50 | ≤ 10 milioni di euro | ≤ 10 milioni di euro |
Media impresa | < 250 | ≤ 50 milioni di euro | ≤ 43 milioni di euro |
Grande impresa | > 250 | > 50 milioni di euro | > 43 milioni di euro |
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN