È stato pubblicato (G.U. n. 73 del 28/3/2025, L. 14 marzo 2025 n. 35) il nuovo art. 2407 del Codice civile in materia di responsabilità dei membri del collegio sindacale. Si tratta di una novella che supera la norma previgente che esponeva i sindaci ad azioni risarcitorie che di fatto sanciva una responsabilità patrimoniale illimitata e in solido con gli amministratori in ragione del principio secondo cui “il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato”.
Per cogliere la portata delle novità in esame, è utile evidenziare le modifiche apportate all’art. 2407 c.c.:
Il primo comma dell’art. 2407 cc identifica la c.d. responsabilità esclusiva del Collegio sindacale per gli obblighi specifici quando non vengono espletati (o non vengono correttamente espletati) causando danni. Si tratta di una tipologia di responsabilità che prescinde da un inadempimento degli amministratori e si riferisce a qualsiasi ipotesi di mancata esecuzione di doveri, sia che si tratti di violazione di precisi compiti individuati dalla legge, sia che si tratti dei generali doveri di controllo di cui all’art. 2403 c.c., oppure che si tratti di funzioni “lato sensu” gestorie.
L’ipotesi certamente più frequente è quella della responsabilità concorrente dei sindaci di cui al secondo comma. Si tratta di una responsabilità che si configura quando i sindaci non hanno puntualmente adempiuto ai propri doveri di controllo non impedendo la produzione di un danno che è conseguenza di inadempimenti degli amministratori. In questo caso, i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.
È una responsabilità che non si collega a specifici comportamenti da parte dei sindaci ma si concretizza nel fatto che gli stessi sindaci non abbiano rilevato violazioni significative da parte degli amministratori, o, comunque, non abbiano in alcun modo reagito, realizzando ogni atto necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al Tribunale.
La novità si incardina nell’introduzione di un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci, ben esplicato nel precedente articolo “Omessa vigilanza: collegio sindacale a responsabilità limitata”.
Si tratta di un “meccanismo infelice” (n.d.r. da rivedere) perché porta a risultati sorprendenti:
- quando i compensi si collocano ai limiti degli scaglioni: per esempio a fronte di un compenso di euro 50.000, il sindaco è esposto a una responsabilità di euro 600.000; a fronte di un compenso di euro 55.000, il sindaco è esposto a una responsabilità di euro 550.000;
- quando il compenso del sindaco è inferiore a euro 10.000: non si comprende quale sia il limite della responsabilità, 15 volte del primo scaglione oppure 12 volte del secondo;
- Non è da escludere che l’interpretazione corretta possa essere a scaglioni di compensi, vale a dire a fronte di un compenso di euro 30.000, anziché moltiplicare tale compenso per 12 per ottenere un limite complessivo di euro 360.000, il ragionamento corretto possa essere:
- Fino a euro 10.000, procedere moltiplicando per 15, quindi euro 150.000;
- I restanti euro 20.000 procedendo per 12 per avere 240.000,
- Per un totale di euro 390.000 anziché 360.000 dell’interpretazione precedente.
Con l’introduzione del nuovo quarto comma, si prevede invece un termine quinquennale per l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, che ha inizio dal momento in cui viene depositata la relazione sindacale, inclusa nel bilancio dell’esercizio in cui è stato manifestato il danno.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN