Content creator e il loro corretto inquadramento previdenziale

Con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025 l’INPS illustra i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali e dei conseguenti obblighi contributivi. Quali sono le indicazioni fornite dall’istituto previdenziale?
Il documento inizia con il chiarire i confini dell’attività di creazione di contenuti digitali. Per l’istituto previdenziale, tale attività fa riferimento all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta (Live) che sono resi disponibili attraverso i social network.
L’attività si caratterizza per la presenza di un’attività creativa e di produzione di contenuti “virtuali” o digitali, come dir si voglia, e della successiva pubblicazione attraverso piattaforme digitali. Gli operatori che si dedicano a tale attività, definiti “content creator” possono svolgere tale attività in forma amatoriale o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito.
Le attività dei content creator comprendono una varietà di nuove professioni flessibili e in continua evoluzione, che si distinguono per il mezzo di diffusione utilizzato o il tipo di contenuto prodotto. Esempi di queste attività sono, ad esempio, youtuber, streamer, instagrammer, tiktoker, blogger e così via.
Queste categorie di lavoratori, in ragione della loro popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme, possono essere ricondotte alla figura dell’influencer.
Nella circolare esplicativa, l’INPS ricorda anche che a far data dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Per quanto concerne la disciplina previdenziale applicabile a tali figure professionali, in assenza di specifiche disposizioni normative, si pone la questione dell’inquadramento e della qualificazione all’interno di un sistema di regole giuridiche costituito da principi e criteri lavoristici, fiscali e previdenziali.
Qualora l’attività di un professionista abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, l’attività viene inquadrata come attività economica di impresa commerciale/terziario con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio, con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Lo svolgimento di un’attività d’impresa, sia in forma individuale che in forma societaria, determina l’obbligo contributivo alla gestione speciale autonoma per gli esercenti attività commerciali. Altri eventuali redditi, invece, devono essere inquadrati nei regimi previdenziali previsti per il lavoro autonomo.
Per quanto concerne l’aspetto fiscale, il Testo Unico delle imposte sui redditi non prevede una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai “content creator” che consente di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività. Di conseguenza, i compensi percepiti da questi professionisti rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo, a meno che l’attività svolta non sia organizzata in forma di impresa.
Dal punto di vista previdenziale, se l’attività consiste in una prestazione di servizi svolta senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con predominanza di lavoro personale e intellettuale e al di fuori di un’attività di impresa, resta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
Qualora l’attività svolta abbia caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalle norme, scatta l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). L’obbligo contributivo presso la gestione Ex ENPALS è configurabile quando la prestazione è riconducibile a quello delle categorie professionali da assicurare al FPLS.
Quando i content creator svolgono attività retribuite per la realizzazione di prodotti audiovisivi destinati alla pubblicità, sono considerati lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al FPLS, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro e dal loro grado di autonomia.
Particolare rilevanza assume anche l’attività di digital marketing, che si concreta nella diffusione su blog e social network di foto, video e commenti, che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario. I suddetti contenuti, costituiti da reel o post, sono assimilabili a prodotti con finalità pubblicitarie e, pertanto, coloro che svolgono attività lavorativa in questo settore rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo” e tenuti al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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