Contratti di cointeressenza propria e rilevanza IVA delle somme scambiate

Le somme che saranno scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria, rappresentando cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 3/2025 in risposta ad un’istanza di interpello di un contribuente.

Tramite presentazione di un’istanza di interpello sono stati chiesti chiarimenti in merito al trattamento, ai fini IVA, delle somme scambiate tra due operatori nell’ambito di un contratto di cointeressenza propria.
Nel fornire la risposta alla richiesta di chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro giuridico di riferimento che qualifica e definisce lo schema contrattuale della cointeressenza. In particolare, l’Agenzia ricorda che il contratto di cointeressenza è disciplinato dall’articolo 2554, comma 1, del Codice Civile, il quale sancisce che “Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.”
L’istituto della cointeressenza può assumere forma impropria o propria:

  • nella cointeressenza detta “impropria” si verifica quando sussiste un conferimento di mezzi oppure opera ed è stabilita soltanto la spartizione degli utili,
  • mentre nella cointeressenza definita “propria” non esiste alcun conferimento ed è contemplata la compartecipazione sia agli utili che alle perdite in ugual misura.

Relativamente al contratto di cointeressenza propria, l’Agenzia specifica che punta alla creazione di rapporti di collaborazione fra imprese, poiché la finalità della società cointeressante consiste nell’alleggerire la gestione economica dell’attività dalle possibili perdite il cui insorgere risulta incerto, sottolineando così una funzione di tutela condivisa.
Il contratto di cointeressenza propria si distingue per l’assenza di impiego di capitale o di denaro, per la presenza di un rischio condiviso da ambo le parti e per la mancata iscrizione di crediti o debiti verso la controparte, in quanto i soggetti si limitano ad assumere solo un impegno reciproco.
Secondo la giurisprudenza, il contratto genera un “obbligo di fare” avente natura reciproca, in cui il ricorso al capitale è richiesto solo nell’eventualità in cui si manifestano perdite, senza costituire il presupposto che definisce l’accordo stesso. Per la sua funzione, questo contratto rivela un intento assimilabile a una copertura assicurativa.
Il rapporto partecipativo è fondato su un fatto incerto e non quantificabile in anticipo, e si concretizza in una semplice e mera cessione di denaro da una parte o dall’altra.
Il beneficio per il soggetto coinvolto nella partecipazione è rappresentato dal coinvolgimento di un terzo nel rischio di impresa, attribuendo a quest’ultimo una parte degli utili come forma di tutela contro eventuali perdite, che diverrebbero poste a carico del terzo.
Il contratto di cointeressenza propria si distingue sia dal contratto di assicurazione sia dal contratto di partecipazione in associazione. Relativamente ai profili IVA, l’Agenzia delle Entrate precisa che le somme corrisposte o ricevute nell’ambito di tale contratto debbano qualificarsi come mere movimentazioni finanziarie o trasferimenti monetari e non possano essere assimilati a corrispettivi, poiché, in questa forma di cointeressenza, manca la corrispondenza tra le prestazioni delle parti che è invece tipica dei contratti sinallagmatici.

Pertanto, gli importi che verranno scambiati tra due soggetti nell’ambito di un accordo di cointeressenza propria, configurandosi come movimenti di denaro (cessioni di denaro), non ricadono nell’ambito di applicazione dell’IVA, dovendo essere trattati quali operazioni “fuori campo”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. 633/72, per la loro natura.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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