La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce nuovi obblighi dichiarativi e impositivi in tema di cripto-attività per una gestione più trasparente dei proventi derivanti da questo settore in forte crescita negli ultimi anni. Qual è l’impatto dei nuovi obblighi per i contribuenti a seguito delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di obblighi dichiarativi?
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in tema di cripto-attività riguardano la modifica dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività, l’eliminazione della soglia di esenzione e alcune novità per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.
Per quanto concerne l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzate a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2026, la stessa è stata aumentata al 33%.
È stata eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro dal 2025. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) aveva introdotto una norma che prevedeva che le plusvalenze e i proventi costituiscono reddito imponibile se superano la franchigia di 2.000 euro nel periodo d’imposta; al di sotto di tale soglia, le plusvalenze e gli introiti non assumono rilevanza fiscale. La Legge di Bilancio 2025 ha eliminato tale soglia di esenzione a partire dal 2025.
Per quanto riguarda la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del T.U.I.R. versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025 anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68 c.9-bis del T.U.I.R.
In tema di obblighi dichiarativi per i contribuenti, il Modello 730/2025 e le relative istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in maniera definitiva lo scorso 10 marzo 2025, contengono il nuovo Quadro T in cui i contribuenti non titolari di partita IVA potranno dichiarare i proventi finanziari da cripto-attività.
In particolare, il nuovo quadro T del modello 730/2025 comprende la sezione V “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%” che deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2 mila euro nel periodo d’imposta, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2024 per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Come si compila il quadro T?
Vediamo quali dati richiede il quadro T nella sezione V – Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26% e come si compila.
Nel rigo T41 colonna 1 (Totale dei corrispettivi) deve essere indicato il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore nominale realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1 gennaio 2023 e in colonna 2 (Totale dei costi o dei valori di acquisto) il relativo costo di acquisto.
Nel rigo T42 colonna 1 (Corrispettivo acquisto) deve essere indicato l’importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 e in colonna 2 (Costo o valore di acquisto rideterminato) il relativo costo di acquisto.
In caso di rideterminazione del valore d’acquisto delle cripto-attività ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della Legge 197/2022, l’assunzione del valore rideterminato non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR.
Nel rigo T43 (Eccedenza minusvalenze anni precedenti) devono essere indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le plusvalenze.
Nel rigo T44 (Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari) devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto.
Nel rigo T45 (Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione compensata) occorre indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’imposta sostitutiva.
Si ricorda infine, che le cripto-attività devono essere indicate nel quadro W della dichiarazione dei redditi 730/2025. L’adempimento è previsto non solo per i possessori diretti delle cipro-attività, ma anche per coloro, che pur non essendo possessori diretti, siano titolari effettivi dell’investimento.
Come precisato dalla circolare 30/E del 2023 e dalla risposta ad interpello n. 181/2024, gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle cripto-attività e prescindono dalla circostanza che le stesse siano detenute in Italia o all’estero.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN