CU 2025: sanzioni e ravvedimento per invio tardivo

Il 17 marzo 2025 era la data che fissava la scadenza per l’invio dei modelli CU 2025 ordinari. Vediamo di seguito le opzioni fornite dalla normativa vigente.

Cos’è la Certificazione Unica?

La Certificazione Unica è una dichiarazione che permette ai sostituti di imposta di attestare di aver corrisposto nel corso dell’anno di imposta, ad esempio, le somme disciplinate dagli articoli 49 e 50 del TUIR; oppure le somme di cui all’articolo 53 o 67 comma 1 del medesimo Testo Unico.

A tal riguardo, l’articolo 4 comma 6-ter del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 prevede che “i soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un’apposita certificazione unica … attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali”.

Termini di presentazione

L’adempimento tributario è soggetto a diverse scadenze, riportate nella seguente tabella:

  1. il termine unico per consegnare la Cu al percipiente, tranne nei casi in cui vi è un’interruzione del rapporto di lavoro dato che in tal caso dovrà essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta;
  2. i termini utili ad assolvere l’obbligo di dichiarazione, posto a carico del sostituto, mediante la trasmissione della CU all’Agenzia delle Entrate.

PERCIPIENTE

CONSEGNA
PERCIPIENTE

TRASMISSIONE
AdE

Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi assimilati

17 marzo (il 16 cade di domenica) 17 marzo (il 16 cade di domenica)

Lavoratori autonomi esercenti arti o professioni abituali

17 marzo (il 16 cade di domenica)

31 marzo

Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione precompilata 17 marzo (il 16 cade di domenica)

31 ottobre

 

Quali sono le sanzioni per errata o omessa comunicazione?

Al fine di individuare il regime sanzionatorio è utile richiamare l’articolo 4 comma 6-quinquies del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 (non modificato dal cd. Decreto Sanzioni) il quale disciplina che:

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro … con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”

Di conseguenza sarà possibile:

  1. trasmettere una CU correttiva senza sanzioni se la trasmissione avviene entro il 21 marzo (5 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo);
  2. trasmettere una CU correttiva o ordinaria, godendo di una riduzione del 66,66% della sanzione se la trasmissione avviene entro il 15 o 30 maggio (60 giorni dalla scadenza ordinaria del 16 o 31 marzo).

La sanzione è da versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911.

È possibile applicare il ravvedimento operoso?

Fino al 2024, la Circolare 6/E del 19 febbraio 2015 non consentiva la possibilità di “ridurre” le sanzioni avvalendosi del ravvedimento operoso dato che considerava i tempi previsti per il ravvedimento “non compatibili” con le tempistiche utili all’invio delle Certificazioni Uniche.

Tuttavia, con la Circolare 12/E del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema, aprendo questa volta alla possibilità di “applicare” l’istituto del ravvedimento operoso affermando che:

“Il legislatore mediante l’articolo 4 comma 6-quinquies del DPR 322/1998 ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.

Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 6/E del 2015.

Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.”

Potendo, quindi, applicare il ravvedimento, è doveroso ricordare che l’articolo 13 del D.lgs. 472/1997 è stato oggetto di modifica da parte del Decreto Sanzioni (D.lgs. 87/2024).

Pertanto, le percentuali di ravvedimento da applicare varieranno a seconda se la violazione è stata commessa precedentemente o successivamente rispetto alla data del 01 settembre 2024.

 

 

 

Davide La Grutta – Centro Studi CGN