Fringe benefit 2025: tra conferme e novità

La Legge di Bilancio 2025 conferma anche per il triennio 2025-2027 il limite di esenzione dal reddito dei cosiddetti fringe benefit.
Infatti, per espressa previsione normativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.
La Legge n. 207/2024 proroga, pertanto, quanto già previsto per il periodo d’imposta 2024, innalzando la soglia di 258,23 euro a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori (2.000 euro per i lavoratori con figli a fiscalmente carico).
N.B. Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione di 2.000 euro, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare al proprio datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Inoltre, anche i datori di lavoro per poter applicare tali limiti di esenzione sono tenuti ad informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti.
Nella tabella sottostante si riportano i principali fringe benefit, ossia beni e servizi che possono essere offerti o messi a disposizione di singoli lavoratori ovvero anche a categorie o alla generalità di prestatori di lavoro. Rispetto ai beni e servizi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 51 TUIR, la Legge di Bilancio 2025 include tra i beni oggetto di esenzione fiscale e contributiva anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

esenzione fringe benefit

N.B. Si ricorda che in caso di superamento nel periodo d’imposta del valore di 1.000 o 2.000 euro l’intero importo erogato sarà assoggettato a contribuzione e all’imposta Irpef.

Novità rispetto alla disciplina vigente per il periodo d’imposta 2024 riguarda invece i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro.
Infatti, viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui, per i primi due anni dalla data di assunzione.
N.B. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l’importo erogato al lavoratore costituirà imponibile previdenziale.

Tale misura è applicabile:

  • ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;
  • che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate a tal fine rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Ai fini dell’applicazione della normativa, il lavoratore è tenuto a rilasciare al datore di lavoro apposita dichiarazione, in cui attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Riferimenti normativi:

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato