Il D.Lgs. n. 192/2024 (decreto di riforma IRES) ha modificato significativamente la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994, prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, un sostanziale dimezzamento delle aliquote da applicare ad alcune categorie di asset al fine della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo presunti.
La disciplina delle società non operative si incardina sul cd. “test di operatività”, il quale si sostanzia nel confronto tra i ricavi minimi presunti (applicando a taluni asset i coefficienti ex art. 30, comma 1, Legge n. 724/1994) ed i ricavi effettivi. Se dal confronto emerge che i ricavi presunti sono superiori ai ricavi effettivi, la società è da considerarsi “non operativa” e, conseguentemente, verrà determinato il reddito minimo presunto (applicando a taluni asset i coefficienti ex art. 30, comma 3, Legge n. 724/1994). Sul punto, si ricorda che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi qualora l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali stabilite dal citato art. 30, comma 1 al valore fiscalmente riconosciuto di determinati asset patrimoniali individuati dalla norma stessa. L’art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024, modificando il comma 1 dell’art. 30 della Legge n. 724/1994, ha previsto un dimezzamento dei coefficienti per la determinazione dei ricavi minimi presunti. In particolare:
- sul valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR, nonché sul valore delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie ed aumentato del valore dei crediti “finanziari”, si dovrà applicare la percentuale dell’1% in luogo di quella precedente del 2%;
- sul valore delle immobilizzazioni costituenti beni immobili, anche se acquisite in locazione finanziaria, si dovrà applicare la percentuale del 3%, in luogo di quella precedente del 6%;
- sul valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10, si dovrà applicare la percentuale del 2,5%, in luogo di quella del 5% fissata precedentemente;
- sul valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, dovrà essere applicata la percentuale del 2%, in luogo della precedente del 4%;
- sul valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dovrà essere applicata la percentuale dello 0,50% in luogo di quella dell’1% prevista in precedenza;
- sul valore delle immobilizzazioni costituite dai beni indicati nell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 (navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca e navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto), anche acquisite in locazione finanziaria, dovrà applicarsi la percentuale del 6%, come previsto in precedenza;
- infine, sul valore delle altre immobilizzazioni (impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, altri beni materiali, etc.), anche acquisite in locazione finanziaria, continuerà ad applicarsi la percentuale del 15%, come nella disciplina previgente.
Per quanto riguarda gli asset di cui alla precedente lett. a), si precisa che generano ricavi minimi presunti nella nuova misura dell’1% le azioni, le quote di srl, gli strumenti finanziari assimilati, le obbligazioni e gli altri titoli, le quote di partecipazione in società di persone commerciali, nonché i crediti aventi causa finanziaria (con esclusione dei depositi bancari e dei crediti di natura commerciale, ad eccezione dell’ipotesi in cui, per le anomale previsioni contrattuali, tali crediti possano essere ricondotti a negozi di finanziamento). Si ricorda, inoltre, che:
- il coefficiente dell’1% si applica anche alle partecipazioni che fruiscono del regime pexdi cui all’art. 87 del TUIR, anche se generano plusvalenze esenti (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 25/2007, par. 3.2.1);
- le partecipazioni ed i crediti finanziari rilevano ai fini della disciplina in commento sia che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, sia che siano iscritti nell’attivo circolante (cfr. Agenzia delle Entrate, circ. 25/2007, par. 3.2.1).
Sulla scorta delle modifiche apportate alle percentuali per la determinazione dei ricavi minimi presunti, sono stati conseguentemente modificati, sempre ad opera dell’art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024, i coefficienti utili alla determinazione del reddito minimo presunto di cui al comma 3 dell’art. 30, Legge n. 724/1994. In particolare:
- sul valore dei beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e) del TUIR, nonché sul valore delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all’art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie ed aumentato del valore dei crediti “finanziari”, dovrà applicarsi la percentuale dello 0,75% in luogo di quella precedente dell’1,50%;
- sul valore delle immobilizzazioni costituenti beni immobili, anche se acquisite in locazione finanziaria, dovrà applicarsi la percentuale del 2,38%, in luogo di quella precedente del 4,75%;
- sul valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10, dovrà applicarsi la percentuale del 2%, in luogo di quella precedente del 4%;
- sul valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, dovrà essere applicata la percentuale dell’1,5%, in luogo di quella precedente del 3%;
- sul valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, dovrà applicarsi la percentuale dello 0,45% in luogo di quella precedente dello 0,9%;
- sul valore delle immobilizzazioni costituite dai beni indicati nell’art. 8-bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, anche se acquisiti in locazione finanziaria, dovrà applicarsi la percentuale del 4,75%, come previsto in precedenza;
- infine, sul valore delle altre immobilizzazioni, anche se acquisite in locazione finanziaria, resta ferma la percentuale del 12%, così come previsto nella disciplina previgente.
Alessandro Braggion – Centro Studi CGN