Sono deducibili gli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo? A chiarire la questione è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 56/2025 ha fornito indicazioni precise in merito, esaminando l’istanza di interpello di un contribuente.
Il caso riguarda un libero professionista che si è avvalso dell’istituto del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (articolo 1, commi da 174 a 178 della L. 29 dicembre 2022 n. 197) per presentare nel 2024 delle dichiarazioni integrative relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta, versando in un’unica soluzione nel 2024 le maggiori imposte dovute, la sanzione ridotta e gli interessi di mora dovuti.
Per l’Agenzia delle Entrate, gli interessi di mora versati nell’anno 2024 dal libero professionista per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo dello stesso.
Preliminarmente, per l’Agenzia delle Entrate appare opportuno considerare la natura del costo sostenuto. Gli interessi di mora rappresentano una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari.
La qualificazione di interessi moratori attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, dal momento che sono originati da un inadempimento del contribuente che deriva dall’aver pagato in ritardo le imposte, pone gli interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale, con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute comporta che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, si ritengano indeducibili.
Inoltre, la mancanza di specifiche norme sul regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54 comma 1 del T.U.I.R., secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività e inerenti, rispetto all’esercizio dell’attività professionale svolta.
E quindi, per semplificare, un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso. Per quanto concerne le spese invece, devono essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un nesso con i singoli compensi.
Sulla base di quanto sopra enunciato, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale.
Occorre quindi che sussista una connessione, anche indiretta, dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.
Inoltre, la risposta evidenzia che, in riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, nelle stesse istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi si può leggere che sono considerati deducibili dal reddito di lavoro autonomo solamente interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività professionale o per dilazione nei pagamenti dei beni acquistati per l’esercizio dell’arte o della professione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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