La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 219-220) ha riproposto la misura dell’esonero contributivo INPS a favore delle lavoratrici madri. Questo beneficio – soprannominato “bonus mamme” – si inserisce nel solco di una misura analoga prevista dalla precedente manovra finanziaria per il 2024.
Il legislatore, nella nuova formula per il 2025, ha esteso e rimodulato l’agevolazione contributiva già esistente, ampliandone la platea dei destinatari ma riducendo la misura dell’esonero (non più totale al 100%).
La nuova normativa 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), con i commi 219-220 dell’art. 1, ha rimodulato l’agevolazione per le lavoratrici madri a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, è stato introdotto un nuovo esonero parziale dei contributi previdenziali per una platea più ampia di lavoratrici, comprendendo sia dipendenti (anche a tempo determinato) sia lavoratrici autonome.
Contestualmente, la norma ha escluso per gli anni 2025 e 2026 l’applicazione di questo nuovo esonero alle lavoratrici con tre o più figli che già beneficeranno dell’esonero precedente introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.
L’Inps, con il Messaggio del 31 gennaio 2025, n. 401, ha riepilogato la portata applicativa di queste disposizioni, chiarendo la durata delle misure e la loro non cumulabilità.
Inoltre, è attesa l’emanazione di un decreto attuativo ministeriale (Ministero del Lavoro di concerto con MEF) che definirà le modalità operative del nuovo esonero parziale (inclusa la percentuale di sgravio applicabile).
Solo dopo tale decreto, l’Inps potrà fornire istruzioni dettagliate su come richiedere ed applicare concretamente l’agevolazione in busta paga e nella contribuzione previdenziale.
Lavoratrici beneficiarie
Le destinatarie dello sgravio contributivo 2025 sono, in generale, le lavoratrici madri con figli a carico, appartenenti a determinate categorie lavorative e che soddisfano specifiche condizioni.
A partire dal 1° gennaio 2025, la platea viene ampliata alle madri di due o più figli con contratto di lavoro dipendente (tempo indeterminato o determinato) e, novità assoluta, anche alle lavoratrici autonome con figli.
Il requisito familiare minimo diventa quindi almeno due figli (anziché tre), includendo ovviamente chi ne ha tre o più. Tuttavia, la legge introduce due ulteriori condizioni prima assenti:
- un limite di reddito annuo imponibile ai fini previdenziali di € 40.000 per poterne usufruire;
- l’estensione alle autonome vale solo per chi rientra nei regimi fiscali ordinari (sono escluse, ad esempio, le lavoratrici autonome che hanno optato per il regime forfettario).
Rimane confermata l’esclusione delle lavoratrici domestiche anche per questa nuova versione dello sgravio.
Riepilogando, dal 2025 sono potenzialmente beneficiarie:
- le dipendenti (non domestiche) a tempo indeterminato o determinato;
- le lavoratrici autonome (iscritte alle gestioni previdenziali Inps);
- madri di almeno due figli, fino al compimento del 10º anno di età del figlio più piccolo.
Dal 2027 l’esonero è applicabile fino al compimento del 18º anno d’età del figlio più piccolo per coloro che hanno tre o più figli.
Importo del beneficio
La misura 2025 è espressamente delineata come esonero parziale, quindi non coprirà il 100% della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, bensì una percentuale minore. Al momento, la percentuale di riduzione e l’eventuale importo massimo annuo non sono stati fissati nella legge, ma saranno definiti dal decreto attuativo ministeriale atteso.
Modalità di richiesta e fruizione
Dal punto di vista operativo, lo sgravio contributivo per le lavoratrici madri si realizza tramite una riduzione dei versamenti contributivi mensili dovuti all’Inps.
Per le lavoratrici dipendenti sarà il datore di lavoro ad applicare l’esonero direttamente in busta paga, trattenendo una quota di contributi inferiore rispetto al normale. Il datore recupererà poi tale sgravio in sede di versamento della contribuzione all’Inps (Uniemens), secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Istituto.
Al fine dell’applicazione dell’esonero, in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale, si presume che le lavoratrici dipendenti dovranno presentare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione o autocertificazione dei requisiti necessari per accedere all’esonero.
Per le lavoratrici autonome l’esonero potrebbe tradursi in una riduzione degli acconti o saldi contributivi da versare all’Inps per l’anno, oppure in un meccanismo di compensazione tramite modello F24. Anche questi aspetti saranno definiti dal decreto attuativo e dalle conseguenti istruzioni operative.
Esonero contributivo lavoratrici madri – raffronto tra 2024 e 2025
Condizioni | Esonero 2024 | Esonero 2025 |
Beneficiarie | · Lavoratrici dipendenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato
· Sono esclusi i rapporti di collaborazione domestica |
· Tutte le lavoratrici dipendenti
· Sono esclusi i rapporti di collaborazione domestica · Lavoratrici autonome iscritte ad una Gestione Inps · Sono escluse le lavoratrici autonome in regime forfettario · Il reddito imponibile previdenziale non deve superare i 40.000 euro annui |
Quando | Per l’anno 2024
In presenza di almeno 2 figli, di cui il minore inferiore a 10 anni.
Per gli anni 2025-2026 In presenza di almeno 3 figli, di cui il minore inferiore a 18 anni. |
Per gli anni 2025-2026
In presenza di almeno due figli, di cui il minore inferiore a 10 anni.
Dall’anno 2027 In presenza di almeno 3 figli, di cui il minore inferiore a 18 anni. |
Misura | · 100% dei contributi IVS carico lavoratrici
· limite massimo annuo di 3.000 euro e mensile di 250 euro |
· esonero parziale dei contributi IVS carico lavoratrici (in attesa di definizione della percentuale)
· no limite massimo annuo e mensile (in attesa di conferma) |
Riferimenti normativi e di prassi:
- Articoli 1, commi 219-220 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – Normattiva
- Articolo 1, commi da 180 a 182 Legge 30 dicembre 2023, n. 213 LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 – Normattiva
- Messaggio Inps del 31 gennaio 2025, n. 40 Messaggio numero 401 del 31-01-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato