Nei bilanci 2024 debutta l’OIC 34

Le note integrative ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 01.01.2024 sono le prime che conterranno i riferimenti al nuovo principio contabile OIC 34 (Organismo Italiano di Contabilità).
Dopo aver delineato i criteri da seguire per la rilevazione e valutazione dei ricavi (sia per la vendita dei beni che di servizi), di seguito si vogliono evidenziare le notizie da fornire nella nota integrativa al bilancio.

Bilanci redatti in forma ordinaria

Con riferimento ai ricavi, le informazioni previste dall’art. 2427 c.1 nn. 1 e 10 del C.C. prevedono l’esposizione:

  1. dei “ criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” ; e se rilevanti:

a) la metodologia utilizzata per la determinazione del prezzo complessivo del contratto in presenza di corrispettivi variabili;

b) il metodo utilizzato per l’allocazione del prezzo complessivo del contratto alle singole unità elementari di contabilizzazione;

c) la metodologia utilizzata per determinare lo stato di avanzamento in caso di prestazioni di servizi.

2. la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2423 c. 4 del C.C., fermo restando gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili e qualora gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa abbiano effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, non occorre procedere in tal senso. A proposito del principio contabile OIC 34 del quale si tratta, si potrà   quindi evitare la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione se la loro separazione produrrà effetti irrilevanti sull’ammontare complessivo dei ricavi. Nella nota integrativa si dovranno illustrare i criteri con i quali si è dato attuazione alla sopra esposta disposizione.

Bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2465-bis C.C.)

Con riferimento ai crediti, si richiama quanto sopra citato a proposito dei bilanci redatti in forma ordinaria, ad eccezione dell’informazione n. 2.

Bilanci redatti dalle micro-imprese (art. 2435ter C.C.)

Nel caso considerato, non c’è obbligo alla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’articolo 2427, 1^ c. nn. 9) e 16) – che non riguardano i ricavi. Tuttavia il § 42 del OIC  34 richiama l’applicazione di quanto sopra esposto per i bilanci in forma abbreviata, con riferimento ai crediti.

Data di entrata in vigore

Il principio contabile OIC 34 si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2024 o da data successiva, ma le disposizioni di prima applicazione consentono l’applicazione prospettica. In questo caso, le disposizioni del OIC 34 si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del predetto principio contabile.

Eventuali effetti derivanti dall’applicazione del principio contabile OIC 34, sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” per i cambiamenti di principi contabili. In tal caso, la società può decidere di non rettificare i dati comparativi e rettificare il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN