Novità per la Fattura Elettronica: in arrivo il codice TD29 dal 1° aprile

Dal primo aprile 2025 diventano effettive le specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica con il nuovo codice TD29. La principale novità delle nuove specifiche riguarda i casi di mancata o irregolare emissione della fattura elettronica. Cosa cambierà per gli operatori economici?
Lo scorso 31 gennaio, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione. In questo articolo ci concentriamo sulla modifica dedicata all’omissione o all’errore di fatturazione elettronica e sul nuovo codice TD29.
Per rendere più agevole la fase di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate, come noto, mette già a disposizione degli operatori economici diversi servizi gratuiti: un portale online per predisporre e trasmettere le fatture elettroniche, un software installabile su PC (con relativa guida) e un’applicazione mobile denominata “FatturAE”, disponibile sugli store  Android e iOS.

Qual è la novità più rilevante delle nuove specifiche tecniche 1.9 pubblicate dall’Agenzia?
Tra gli aggiornamenti di rilievo figura l’introduzione del tipo documento TD29, con cui il cessionario o committente può comunicare all’Amministrazione finanziaria l’omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore.
Nello specifico, le nuove specifiche tecniche modificano lo schema XSD della fattura ordinaria, aggiungendo questo nuovo tipo documento e aggiornando la descrizione del tipo documento TD20.
Stando alle ultime disposizioni tecniche, dal prossimo primo aprile sarà necessario, per il cessionario o il committente, per la casistica sopra menzionata, predisporre la fattura elettronica da inviare mediante SDI con il codice TD29. Fino a tale data, si può ancora ricorrere al vecchio codice TD20.
Durante l’evento Telefisco 2025, lo scorso 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate, in seguito a numerose domande poste dagli operatori commerciali, ha chiarito alcuni dubbi sulla mancata o inesatta fatturazione in relazione all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 87/2024.

In particolare, l’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471/1997 sanziona il cessionario/committente che, in caso di fattura omessa o irregolare, non adempie agli obblighi di regolarizzazione o segnalazione previsti.
In base alla precedente disciplina, trascorsi quattro mesi dalla data in cui l’operazione era stata effettuata, il cessionario/committente, previo versamento dell’imposta, aveva trenta giorni di tempo per emettere autofattura.
Dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 87/2024, invece, il cessionario/committente ha novanta giorni dal momento in cui la fattura andava emessa per comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate.
È importante sottolineare che la responsabilità del cessionario/committente è strettamente connessa alla violazione originaria di omessa fatturazione imputabile al cedente/prestatore e non si concretizza se tale omissione non è avvenuta.
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 87/2024 prevede che la nuova versione si applichi alle violazioni commesse dal primo settembre 2024 in poi. Ne consegue che, per fatture non emesse nel mese di maggio 2024 (come nell’esempio sottoposto all’Agenzia), trova ancora applicazione la disciplina antecedente.
Il vecchio codice TD20, dopo la data del 1° aprile 2025, resterà attivo, ma limitatamente alla regolarizzazione relativa al meccanismo del reverse charge (articolo 6, comma 9-bis del D. Lgs. 471/1997) e agli acquisti intracomunitari o prestazioni da soggetti UE, secondo l’articolo 46, comma 5, del D.L. 331/1993.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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