Polizze catastrofali: aspetti critici in vista del 31 marzo

Entra in vigore a partire dal 14 marzo il DM a cura del MEF e del MIMIT n. 18/2025 rubricato “Regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazioni dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 105 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213.” Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all’obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 (ex art. 13 comma 1 del DL 27.12.2024 n. 202, c.d. “Milleproroghe”, conv. L. 21.2.2025 n. 15).
L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia in ragione dell’art. 2188 c.c. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c (di produzione, intermediazione, trasporto, bancaria, assicurativa e ausiliare delle precedenti).
Si discute circa l’esclusione dall’obbligo dei piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c. (artigiani e piccoli commercianti che esercitano un’attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia) iscritti alla sezione speciale del Registro (Repertorio economico amministrativo REA). Posto che la finalità è quella di proteggere le piccole imprese, economicamente più vulnerabili, salvo ulteriori chiarimenti, si ritiene preferibile comprendere nel perimetro degli obbligati tutti i soggetti iscritti al Registro imprese, comprendendo anche i soggetti REA.

Sono esclusi i professionisti e lavoratori autonomi in quanto non compresi tra i soggetti obbligati al registro imprese e gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 cc in quanto svolgono attività assoggettate a un regime di rischio speciale.
Da un punto di vista oggettivo, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Si evidenzia che il riferimento alle immobilizzazioni detenute a qualsiasi titolo implica l’obbligo di polizza anche in caso di beni in godimento (locazione, comodato, leasing) sebbene da un punto di vista della collocazione in bilancio d’esercizio del soggetto obbligato, tali beni non siano iscrivili in quelle voci non sussistendo il titolo di proprietà. Si tratta, infatti, di una norma che si limita a identificare il perimetro oggettivo dei beni rientranti nella polizza catastrofale condotti a qualsiasi titolo.
Trattandosi di un’elencazione tassativa si ritiene che vengano esclusi tutti gli altri beni durevoli (per es. gli autocarri) oppure beni in magazzino (merci, semilavorati, materiale di consumo, materie prime e prodotti finiti).
Il decreto definisce gli eventi catastrofali da assicurare, descrivendoli come fenomeni naturali importanti quali sismi, frane e inondazioni, identificandone anche la durata e le modalità di rilevazione. A tal riguardo si specifica come la polizza assicurativa non copra i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi, i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Rispetto al premio assicurativo, ossia l’importo che l’assicurato deve pagare all’assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione,  il decreto stabilisce che “è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati”.
Il decreto contiene ulteriori specificazioni riguardanti franchigie e scoperti, anche in reazione alle dimensioni dell’impresa.
In caso di inadempimento, è il caso di richiamare direttamente l’art. 1, comma 2, della l. n. 213/2024 che recita. “Dell’ inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.”
Si tratta del punto più discusso in quanto l’espressione utilizzata (“si deve tener conto”) implica una valutazione che potrebbe non comportare conseguenze dirette in caso di mancato rispetto dell’obbligo assicurativo. Potrebbe, così, aprirsi la strada a diverse interpretazioni sul necessario collegamento tra la presenza della polizza e l’accesso ai “fondi pubblici”.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN