Polizze catastrofali, i dubbi valgono il rinvio

L’obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali introdotto dall’art. 1, cc. 101-111 L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e disciplinato dal successivo D.M. n. 18/2025 suscita dubbi e perplessità che hanno costretto il Governo a un differimento dei termini per la stipula delle polizze, inizialmente previsto entro il 31 marzo, a una data successiva. Si tratta di un differimento che consentirà di risolvere alcune criticità segnalate emerse nel reperire prodotti assicurativi adeguati e risolvere allo stesso tempo alcune questioni interpretative che si vanno delineando.

In particolare, è stato approvato un apposito decreto Legge (in corso di pubblicazione) di che sposta la data dell’obbligo assicurativo:

  • al 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
  • al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.

Rimane fermo al 1° aprile il termine per le grandi imprese per le quali verrà stabilito che non scatteranno le sanzioni. In sostanza le grandi imprese avranno ulteriori 90 giorni in cui non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Rispetto al criterio dimensionale, è il caso di evidenziare quanto segue:

  • per piccole imprese devono intendersi quelle con totale stato patrimoniale fino a 5 milioni, fatturato fino a 10milioni e fino a 50 addetti;
  • per medie imprese quelle con un totale stato patrimoniale fino a 25 milioni, fatturato fino a 50 milioni e fino a 50 dipendenti;
  • per grandi imprese quelle con un totale stato patrimoniale oltre 25 milioni, fatturato oltre 50 milioni e oltre 25 addetti.

L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia in ragione dell’art. 2188 c.c. Si tratta di quelle imprese iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) che svolgono una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c. (di produzione, intermediazione, trasporto, bancaria, assicurativa e ausiliare delle precedenti.
Proprio l’ambito soggettivo rappresenta uno degli aspetti dove si concentrano i dubbi applicativi: non è chiaro se siano tenuti a stipulare le polizze in oggetto tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese o soltanto quelli propriamente qualificabili come “imprese”, con esclusione delle imprese agricole nonché delle società tra professionisti. In particolare, si discute dell’obbligo in capo ai soggetti REA, per esempio, l’intermediario o procacciatore che ha sede presso la propria abitazione con una modesta dotazione di beni strumentali (auto e pc).
Anche dal punto di vista oggettivo non mancano le perplessità, posto che si deve procedere a stipulare la polizza rispetto ai beni le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (terreni, immobili, attrezzature e macchinari), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa.
Viene fatto notare che l’obbligo di stipula inerenti ai beni condotti in godimento (locazione o comodato) dei beni (per esempio dell’immobile in locazione) si concretizza in un vantaggio per il proprietario.
La normativa individua i seguenti casi eventi naturali “catastrofali” oggetto di copertura obbligatoria:

  • alluvione,
  • esondazione,
  • inondazione,
  • sisma
  • e frana.

Per ciascuna fattispecie, vengono fornite definizioni tecniche a delimitare il perimetro assicurativo, escludendo esplicitamente altri fenomeni quali mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica e le c.d. “bombe d’acqua”.
La copertura obbligatoria comprende esclusivamente i danni materiali e diretti causati dagli eventi contemplati, con espressa esclusione dei danni indiretti, quali l’interruzione dell’attività, nonché dei danni derivanti da comportamento umano, conflitti armati, terrorismo e inquinamento. Le spese di demolizione e sgombero risultano parimenti escluse dalla copertura minima obbligatoria.
Ai dubbi e interrogativi ha cercato di porre rimedio l’ANIA pubblicando una serie di FAQ sul proprio sito. Si tratta, tuttavia, del punto di vista delle imprese di assicurazioni, mentre, al riguardo, occorrerebbe che sia il MIMIT (che ha già preannunciato un apposito decreto attuativo in corso di definizione) a chiarire i punti oscuri della materia. Oltre ai dubbi interpretativi, gli operatori del settore lamentano forti oscillazioni sul costo dei premi in base all’area geografica e ai rischi ai quali è esposta un’impresa.
Da non trascurare, infine, gli aspetti controversi inerenti alle sanzioni per la mancata stipula della polizza catastrofale. La prima conseguenza è diretta: qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti.
In via indiretta, invece, il comma 102 della Legge di Bilancio prevede che in caso del mancato rispetto dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025, si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. Pertanto, le imprese inadempienti potrebbero non accedere ad agevolazioni o contributi pubblici che dovrebbero essere meglio specificati. Per esempio, i crediti d’imposta sono da considerare?
La diffusione di queste coperture potrebbe trovare ulteriore spinta in sede di credito bancario: perché un’impresa assicurata è più sicura, in sede di richiesta di credito le imprese bancarie potrebbero richiedere la stipula della polizza.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN