Le regole dei forfettari per le operazioni “con l’estero” sono assai articolate. È bene quindi fare il punto sulle principali questioni con uno sguardo al nuovo regime di franchigia transfrontaliero.
Operazioni intracomunitarie
Il forfettario nazionale non effettua cessioni intracomunitarie di beni (non presenta l’Intra vendite né ha obblighi VIES), bensì cessioni interne senza applicazione dell’imposta ex art. 41, comma 2-bis, DL n. 331/93. Effettua invece, previa iscrizione al VIES, acquisti intraUE tassati in Italia con applicazione del reverse charge e versamento dell’IVA (stante il regime d’indetraibilità) entro il 16 del mese successivo a quello d’effettuazione (inizio del trasporto/spedizione o fatturazione anticipata). Questo, se si supera la soglia di 10 mila euro annui di acquisti o perché si è optato per la tassazione. Potrebbe essere dovuta la presentazione dell’Intra acquisti. Sotto soglia e senza opzione, è applicata l’imposta estera direttamente dal fornitore UE. Se quest’ultimo è a sua volta in regime di franchigia, tuttavia, il cessionario nazionale, forfettario od ordinario che sia, non deve assolvere l’IVA, perché non sono acquisti intraUE ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), Dl 331/93.
Gli acquisti intracomunitari con versamento dell’imposta, al pari degli acquisti interni in inversione contabile con pagamento dell’IVA, non fanno venir meno l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e dalle Lipe.
Export/import
I forfettari effettuano cessioni all’esportazione ex art. 8, Dpr n. 633/72, ma non fruiscono del plafond degli esportatori abituali perché eviterebbero di scontare l’imposta, per loro indetraibile. Sulle importazioni il tributo è assolto in dogana. Da rammentare che, per tutti i rapporti (vendite/acquisti/servizi) con soggetti non stabiliti, va presentato l’esterometro con regole ordinarie, a meno che l’operazione non sia già monitorata con documentazione doganale, come avviene appunto per export e import, e salve sempre le esclusioni valevoli per tutti i soggetti.
Servizi resi e ricevuti
Per le prestazioni di servizi attive e passive valgono le normali regole di territorialità. Se il servizio ricevuto rileva in Italia ai sensi degli articoli 7-ter e seguenti, Dpr n. 633/72, il committente forfettario iscritto al VIES integra la fattura del prestatore UE e versa l’IVA. Se il prestatore è extraUE, emette autofattura e versa sempre l’IVA. Non vi sono soglie minime sotto le quali l’IVA è dovuta nello Stato membro del prestatore.
A differenza di quanto avviene per gli acquisti intracomunitari di beni, inoltre, se il servizio è rilevante nello Stato, l’IVA è dovuta anche se il fornitore è un “forfettario” UE.
Anche per le prestazioni rese, il forfettario nazionale applica le regole ordinarie. Se effettua un servizio generico (art. 7-ter) a un operatore economico, una consulenza per esempio, la prestazione è fuori campo IVA. Se invece il servizio prestato è territorialmente rilevante in Italia, non applica l’imposta in ossequio al regime forfettario.
Al ricorrere dei presupposti, va anche presentato l’Intra servizi.
Regime UE delle piccole imprese
Dal 2025, è possibile che l’operatore nazionale, forfettario o meno, “incroci” un soggetto UE che opera nel nuovo regime di franchigia transfrontaliero. Tale soggetto, riconoscibile dalla partita IVA con prefisso o suffisso EX, opera all’interno dello Stato come se fosse un forfettario nazionale ai fini dell’imposta. Le sue operazioni attive, pertanto, sono “naturalmente” senz’IVA (in franchigia) e il cessionario o committente nazionale non deve applicare il reverse charge né versare l’imposta. Regole speculari sono previste per gli operatori nazionali che decideranno di applicare il regime comunitario di franchigia in altri Stati membri.
Dott. Massimo Sirri
Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati