Un apposito decreto-legge, che dovrebbe arrivare verso la metà del mese di aprile, porrà soluzione al pasticcio della riforma fiscale, in merito agli acconti per il 2025, non bastando la soluzione interpretativa offerta dal MEF con il comunicato n. 32 del 25 marzo.
È possibile ricostruire la questione in questi passaggi:
- In ragione di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 del DLgs.216/2023 per il solo anno 2024 era stata prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote determinandosi i seguenti scaglioni:
- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Rispetto al regime previgente, venivano accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo IRPEF, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro, mentre in precedenza era prevista l’aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro. Allo stesso tempo, sempre per il 2024, l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 216/2023 ha innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), primo periodo, del TUIR
- La nuova struttura a tre scaglioni e aliquote da temporanea per il 2024 è diventata a regime dal 2025 in ossequio alla legge di bilancio (ex art. 1 comma2 della L. 207/2024);
- Nel passaggio dalla temporaneità alla definitività, ci si è dimenticati del comma 4 dell’art. 1 del D. Lgs. 216/2023 dove si prevedeva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la nuova struttura Irpef a tre scaglioni bensì le precedenti aliquote e scaglioni in vigore per l’anno 2023.
La questione, quindi, sorge per via delle regole differenziate per gli acconti 2025 in quanto si applicano gli scaglioni e le aliquote Irpef (23%, 25%, 35% e 43%) e la detrazione per redditi di lavoro dipendente vigenti al 31 dicembre 2023 (1.880 euro). Tale differenziazione comporta per alcuni contribuenti un versamento anticipato maggiore anche se gli importi in eccedenza rispetto al dovuto verrebbero restituiti in sede di saldo.
Sebbene il comunicato del MEF abbia cercato di porre rimedio, la questione non potrà che essere risolta con un provvedimento normativo apposito. Infatti, non appare sufficiente quanto riportato nel comunicato nella parte in cui si afferma che l’art. 1 comma 4 del D. Lgs. 216/2023 deve essere interpretato nel senso che l’acconto IRPEF per l’anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui la differenza tra l’imposta relativa all’anno 2024 e le detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto, il tutto calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d’imposta 2024, risulti di ammontare superiore a 51,65 euro.
Tuttavia, il mancato coordinamento tra le aliquote in acconto e quelle da applicare per il 2025 non rappresenta l’unica problematica a creare grattacapi ai contribuenti e professionisti. Un altro aspetto che merita attenzione riguarda i contribuenti a basso reddito, tra 8.500 e 9.000 euro i quali con la trasformazione del taglio del cuneo da contributivo a fiscale perdono, perché incapienti, il trattamento integrativo di 100 euro al mese (ex bonus denominato Renzi o Conte).
Allo stesso tempo, sempre in applicazione del nuovo meccanismo che trasforma il taglio del cuneo da contributivo a fiscale si generano due effetti contrapposti:
- il primo riguarda i lavoratori dipendenti sotto i 35.000 euro che si ritrovano in busta paga un importo netto più basso di quello del 2024;
- il secondo per gli stessi lavoratori con redditi da lavoro dipendente sopra i 35.000 euro e fino a 40.000 euro che beneficiano di una detrazione di imposta di mille euro, che si riduce al crescere del reddito fino ad azzerarsi a 40.000 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN