Entro il 31 marzo scade la rata unica o la prima rata della sanatoria inerente agli anni pregressi per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2024 – 2025. Si tratta di una sorta di ravvedimento premiale (ex art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143) per i redditi degli anni 2018-2022 che consente l’emersione, in aggiunta ai redditi già dichiarati, di ulteriori importi imponibili da sottoporre a tassazione agevolata (sull’argomento https://www.fisco7.it/2024/10/concordato-preventivo-biennale-e-ravvedimento-anni-pregressi-di-che-si-tratta/).
Con la finalità di facilitare la comprensione della norma e i suoi vantaggi nonché avere immediata contezza delle somme da versare, è stata predisposta un’apposita integrazione della scheda di sintesi all’intero del cassetto fiscale con una tabella contenente gli elementi informativi utili del contribuente nonché il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale adesione all’opzione di ravvedimento. I dati rilevanti ai fini del concordato preventivo biennale sottoscritto da un soggetto ISA sono rintracciabili seguendo il percorso:
- cassetto fiscale;
- area Consultazioni;
- sezione “Concordato Preventivo Biennale D.Lgs. 13/2024”.
Sull’argomento si veda https://www.fisco7.it/2024/10/cpb-e-ravvedimento-2018-2022-i-dati-nel-cassetto-fiscale/
L’imposta sostitutiva relativa a ciascuna delle annualità per cui si intende prestare adesione al regime del ravvedimento deve essere versata:
- entro il 31 marzo 2025, in unica soluzione;
- a partire dal 31 marzo 2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
La volontà di aderire alla misura premiale in commento si esercita mediante la presentazione del modello F24 di versamento delle somme dovute (somma intera, o prima rata), indicando l’annualità e il numero delle rate previste, senza necessità di presentare alcuna specifica istanza. In caso di pagamento rateale, l’ammontare dovuto può essere versato in massimo 24 rate mensili, corrispondendo, a partire dalla seconda rata, interessi a tasso legale.
La misura si perfeziona solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute, anche se gli effetti del ravvedimento si manifestano già dal momento del pagamento dell’unica o della prima rata e si protrae durante il periodo di regolare pagamento in forma rateale: in particolare, per i periodi d’imposta oggetto di ravvedimento non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, né quelle di cui all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Risoluzione dell’Agenzia Entrate 1/E/2025 interviene ad integrare le indicazioni afferenti alle modalità di versamento già indicate nella Risoluzione AdE 50/E del 17/10/24.
Il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte dei soci o associati, in ragione della quota di competenza, osserva le seguenti modalità:
- il modello F24 dovrà essere così compilato indicando nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici del socio o associato;
- il campo “CODICE IDENTIFICATIVO” presenta il CODICE 73;
- il campo “CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, EREDE, GENITORE, TUTORE O CURATOREFALLIMENTARE” deve indicare il codice fiscale della società o associazione.
La Risoluzione in esame esplicita che “restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.’
Nel caso in cui l’imposta sostitutiva venga versata direttamente dalla società o associazione, il pagamento deve essere effettuato con riferimento all’intero importo dovuto (o rata di esso), ovvero senza ripartire le somme in ragione della compagine sociale utilizzando il codice tributo 4075.
Il versamento dell’imposta sostitutiva IRAP deve sempre e comunque essere effettuato a nome della società o associazione, utilizzando il codice tributo 4076.
Articoli pubblicati sull’argomento:
https://www.fisco7.it/2024/10/concordato-speciale-2018-2022-luci-e-ombre/
https://www.fisco7.it/2024/11/ravvedimento-anni-pregressi-societa-trasparenti-f24-intricati/
https://www.fisco7.it/2024/11/ravvedimento-anni-pregressi-forfetari-esclusi/
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN