Il Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), tra le diverse disposizioni introdotte per il mondo del lavoro, modifica in parte anche la disciplina relativa alla compatibilità tra il trattamento di integrazione salariale e lo svolgimento di una nuova attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente coinvolto dall’ammortizzatore sociale.
Sul punto, infatti, la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro già prevedeva una disciplina in merito alla compatibilità tra attività lavorativa e trattamento di integrazione salariale.
Nel dettaglio, veniva previsto che il lavoratore, nelle ipotesi di attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non avesse diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora, invece, il lavoratore avesse svolto attività di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento sarebbe stato sospeso per l’intera durata del rapporto di lavoro.
N.B. Il lavoratore decadeva dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non avesse comunicato preventivamente alla sede territoriale dell’Inps lo svolgimento dell’attività di lavoro subordinato o autonomo.
Le comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego competente a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (agenzie di somministrazione) si consideravano valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione all’Inps territorialmente competente.
In merito alla possibilità di cumulo tra l’indennità di integrazione salariale e altra attività lavorativa l’Inps, con Circolari del 5 agosto 2010, n. 107 e del 4 ottobre 2012, n. 130, aveva stabilito un principio generale di incompatibilità.
Tuttavia, l’Istituto ammetteva una sorta di cumulabilità parziale, con specifico riferimento al reddito da lavoro subordinato derivante da un rapporto di lavoro a tempo determinato e con contratto di lavoro part-time.
Nella Circolare n. 107/2010 veniva, infatti, chiarito che “nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto risulta compatibile con il diritto all’integrazione salariale. Se il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore all’integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con il reddito, a concorrenza dell’importo totale della integrazione spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore – beneficiario di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno – stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà possibile il cumulo parziale dell’integrazione salariale con il reddito derivante da tale attività anche se, tale attività ……non sarebbe compatibile con il contratto di lavoro che ha dato luogo all’integrazione salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile”.
In riferimento, invece, all’avvio di una nuova attività di lavoro autonomo da parte del lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale, l’Inps sosteneva l’irrilevanza del fatto che il lavoro sospeso fosse a tempo parziale o a tempo pieno, nonché del tempo dedicato alla prestazione di lavoro.
Spettava, pertanto, al lavoratore interessato dimostrare e documentare l’effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al fine di consentire all’Istituto l’erogazione dell’eventuale quota differenziale di integrazione salariale.
A seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, l’articolo 8 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede ora che “Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui al presente comma”.
In attesa di chiarimenti da parte degli Istituti competenti in merito alla corretta applicazione del nuovo dettato normativo, sembrano potersi individuare i seguenti principi:
- di incompatibilità per le sole giornate di concomitanza tra prestazione di integrazione salariale e attività lavorativa di natura subordinata ovvero autonoma, senza distinzione tra contratti a tempo determinato o indeterminato, unificando così le regole precedenti, eliminando le differenze basate sulla durata contrattuale;
- di cumulabilità tra l’indennità di integrazione salariale e qualsiasi attività lavorativa – mantenendo salvi i principi già sanciti dalla precedente prassi (Circ. Inps n. 107/2010 e n. 130/2010) – con riferimento alle attività non coincidenti con l’orario di lavoro sospeso o ridotto e attività da cui derivino redditi non superiori all’indennità percepita (avendo così diritto ad una quota pari alla differenza tra l’intero importo dell’integrazione salariale spettante e il reddito percepito).
È, inoltre, confermato l’obbligo di comunicazione preventiva all’Inps secondo le disposizioni e procedure precedentemente previste, in particolare, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o comunque non soggette alle comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro.
N.B. Nei casi di attività di lavoro subordinato o parasubordinato (es. co.co.co.) le comunicazioni obbligatorie Unilav presentate dal nuovo datore di lavoro ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000 assolvono all’obbligo di comunicazione in capo al lavoratore.
In merito all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui sopra, si rimane in attesa di chiarimenti in merito alle comunicazioni obbligatorie di assunzione a cura delle società di somministrazione. Tali comunicazioni, infatti, non hanno natura preventiva, poiché trasmesse entro il giorno 20 del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato