Trattamento fiscale IVA delle attività spettacolistiche in realtà aumentata

La diffusione delle tecnologie immersive ha aperto nuovi scenari nel campo dell’intrattenimento, con spettacoli fruibili in realtà aumentata e un’esperienza altamente innovativa. In questa cornice, con riferimento alla vendita dei biglietti per gli eventi, è fondamentale comprendere in che modo le norme IVA si applichino in tali forme di spettacolo.
Con la risposta n. 43 del 20 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale IVA da applicare alla vendita di biglietti per assistere ad attività spettacolistiche in realtà aumentata.
Il caso trattato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente sulla corretta aliquota IVA da applicare alla vendita e prevendita di biglietti spettacolistici per un evento innovativo musicale in realtà aumentata e se lo stesso possa essere inquadrato come “concerto strumentale”.
L’evento prevede l’esibizione virtuale di un compositore defunto, accompagnato da elementi di arte dimensionale dinamica in un auditorium. Attraverso la realtà mista e con l’ausilio di visori in 3D, al pubblico presente in sala, verrà mostrato il compositore e musicista in modalità virtuale che suona il pianoforte.
La domanda posta dal contribuente nell’interpello punta a chiarire se l’evento possa essere considerato un “concerto strumentale” al fine di applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista per i concerti vocali e strumentali.
Nel fornire la risposta al contribuente, l’Agenzia delle Entrate sottolinea la distinzione tra “esecuzioni musicali” soggette ad aliquota IVA ordinaria e “concerti vocali e strumentali” soggetti ad aliquota ridotta. I concerti vocali e strumentali rientrano poi nelle cosiddette “attività spettacolistiche” che includono anche gli spettacoli teatrali e le altre forme di intrattenimento (tabella C del D.P.R. 633/1972).
Viene anche richiamata la circolare 165/E del 7 settembre 2000 che chiarisce ulteriormente che l’intrattenimento implica una partecipazione attiva, mentre lo spettacolo è caratterizzato da una partecipazione passiva. Per qualificare un’esecuzione musicale come “spettacolo”, è necessario che l’esecuzione dal vivo sia prevalente.

Alle esecuzioni musicali di qualsiasi genere si applica il seguente regime tributario:

  • nel caso in cui, l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” e ai sensi dell’articolo 74 quater del DPR 633/72 è assoggettata al regime ordinario di IVA.
  • nel caso in cui, l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzo di musica prevalentemente preregistrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad IVA secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del D.P.R. 633/72.

In tutti e due i casi l’aliquota applicabile ai fini IVA è quella ordinaria al 22%, in mancanza di un’espressa previsione che consenta l’applicazione di un’aliquota ridotta.
I concerti vocali e strumentali indicati al n. 4 della tabella C del DPR 633/72 insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche, sono escluse dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali ed essendo inclusi nel n. 123 della Tabella A, parte III del DPR 633/72 con l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’evento in questione non può essere considerato un “concerto strumentale” dal momento che manca l’elemento essenziale dell’esecuzione musicale dal vivo.
L’assenza del musicista reale e l’utilizzo di basi musicali preregistrate impediscono di qualificare l’evento come tale e di conseguenza, non si potrà applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% ma si dovrà applicare l’aliquota ordinaria al 22%.

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com