Acconti Irpef 2025, da quattro a tre aliquote: corretto il tiro

E’ stato pubblicato il Decreto-Legge 23 aprile 2025 n. 55 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, che sana la dimenticanza richiamata da più parti del mancato coordinamento tra la revisione degli scaglioni e aliquote Irpef da quattro a tre in via definitiva dal 2025 e gli acconti dovuti ancorati al regime previgente.

La questione (già esaminata in questo articolo Fisco7) è legata all’art. 1 comma 4 del DLgs.216/2023 che aveva inizialmente previsto per il solo anno 2024 la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote determinandosi i seguenti scaglioni:

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fi no a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto al regime previgente, venivano accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo IRPEF, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000 euro, mentre in precedenza era prevista l’aliquota del 25% per lo scaglione di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.

Allo stesso tempo, sempre per il 2024, l’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 216/2023 aveva innalzato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 comma 1 lett. a), primo periodo, del TUIR.
La nuova struttura a tre scaglioni e aliquote da temporanea per il 2024 è diventata a regime dal 2025 in ossequio alla legge di bilancio (ex art. 1 comma2 della L. 207/2024).

Nel passaggio dalla temporaneità alla definitività, ci si era dimenticati del comma 4 dell’art. 1 del D. Lgs. 216/2023 dove si prevedeva che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si doveva assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la nuova struttura Irpef a tre scaglioni bensì le precedenti aliquote e scaglioni in vigore per l’anno 2023.

Sorgeva quindi la questione a causa delle regole differenziate per gli acconti 2025 in quanto si applicavano le regole precedenti inerenti agli scaglioni e le aliquote Irpef (23%, 25%, 35% e 43%) e la detrazione per redditi di lavoro dipendente vigenti al 31 dicembre 2023 (1.880 euro). Tale differenziazione avrebbe comportato per alcuni contribuenti un versamento anticipato maggiore anche se gli importi in eccedenza rispetto al dovuto sarebbero stati restituiti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non potendosi risolvere il mancato coordinamento in via interpretativa (come si è tentato di fare), posto che si trattava di effetti non intenzionali, si è reso necessario l’intervento normativo per evitare il versamento di maggiori acconti da parte dei contribuenti.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN