Il lavoro stagionale costituisce una forma di impiego temporaneo caratterizzato dalla necessità di personale in specifici periodi dell’anno, tipicamente legati a cicli naturali o a particolari condizioni economiche, come il turismo estivo o la raccolta agricola.
Secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all’adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525.
Pertanto, oggi per capire se un’attività lavorativa è considerata stagionale è necessario fare riferimento alle attività previste DPR n. 1525/1963 e a quelle definite a carattere stagionale dai contratti collettivi.
Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) ha introdotto una norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 81/2015, disponendo che “L’articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
La norma di interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto la formulazione letterale dell’articolo 21 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere ulteriori ipotesi di attività stagionali, oltre a quelle contenute nel DPR n. 1525/1963 o nel decreto ministeriale che avrebbe dovuto sostituirlo.
La nuova disposizione del Collegato Lavoro conferma quanto già previsto in passato da alcuni documenti di prassi.
In merito alla nuova disposizione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 6/2025, ha chiarito che sono considerate stagionali non solo le tradizionali attività legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell’anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
L’individuazione delle esigenze e necessità, dei settori produttivi che permettono di considerare una determinata attività come stagionale è posta in capo alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello – nazionale, territoriale o aziendale – purché il contratto sia sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria – in modo tale che, in concreto, quelle caratteristiche si riscontrino nelle singole attività definite come stagionali.
Le parti sociali stipulanti devono, infatti, operare nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina il contratto di lavoro a termine di cui il lavoro stagionale rappresenta una species.
Al di fuori della disciplina giuridica e delle deroghe contrattuali dalla stessa previste, non è consentito stipulare contratti individuali di lavoro stagionale.
Proprio per questo, il compito affidato al Legislatore e alla contrattazione collettiva consiste nell’individuazione delle ragioni obiettive, quanto più possibile puntuali, che ne giustifichino il ripetuto rinnovo.
I contratti di lavoro stagionale si differenziano dai contratti a termine ordinari principalmente per le deroghe previste in termini di durata, causali e limiti di contingentamento.
Con riferimento alla durata del contratto di lavoro stagionale, infatti, non vi è un limite in quanto la stessa può variare in base alle esigenze specifiche del settore e dell’azienda. A differenza dei contratti a termine ordinari, non sono soggetti al limite massimo di 24 mesi previsto per la stipula di contratti tra le stesse parti e per le mansioni di pari livello e categoria legale.
Così come previsto per la durata, il contratto stagionale non è soggetto alle causali in caso di superato del limite di durata di 12 mesi e non si computa ai fini del raggiungimento del numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati (limiti di contingentamento).
Anche in riferimento ai diritti di precedenza nelle nuove assunzioni sono previste regole diverse per i contratti stagionali.
Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
Per effetto delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro, l’Inps è intervenuto di recente con due Messaggi in merito all’applicazione della contribuzione addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a termine e alla maggiorazione dello 0,50% per ogni rinnovo, chiarendo che la contribuzione è dovuta per i contratti a termine stagionali stipulati per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, in quanto non rientrano queste nell’elencazione recata dal DPR n. 1525/1963.
Infine, viene precisato che, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo – oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui DPR n. 1525/1963 – continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Riferimenti normativi e di prassi:
- Articolo 11 Legge 13 dicembre 2024, n. 203 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Normattiva
- Articolo 21, comma 2 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 – Normattiva
- Circolare 27 marzo 2025, n. 6 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Collegato lavoro, la circolare operativa | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato