Il CNDCEC (Consiglio Nazionale del Dottori commercialisti ed Esperti Contabili) ha pubblicato i modelli inerenti “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio in occasione dell’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.”
Il documento costituisce un aggiornamento del quello redatto lo scorso anno e il cui scopo consiste nel mantenere e rafforzare l’impegno del CNDCEC al servizio dei professionisti che svolgono il ruolo di componente del collegio sindacale di società cooperative. Il rafforzamento si concretizza proponendo modelli tipizzati rispetto ai contenuti obbligatori, nonché altri modelli “consigliati”, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative, in merito al bilancio di esercizio.
I modelli a disposizione sono quattro con la novità di un modello 1:Bis che considera la relazione del collegio sindacale per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata:
- ALLEGATO 1- Relazione unitaria del collegio sindacale oppure del sindaco unico incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe;
- ALLEGATO 1BIS- Relazione unitaria del collegio sindacale oppure del sindaco unico incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe. Società che redige il bilancio in forma abbreviata;
- ALLEGATO 2 – Relazione unitaria del collegio sindacale oppure del sindaco unico incaricato della revisione legale – Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili;
- ALLEGATO 3 – Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Il documento evidenzia gli specifici controlli che il collegio sindacale è tenuto ad effettuare all’interno di una cooperativa e affronta gli aspetti specifici che caratterizzano le società cooperative, con particolare riguardo:
- all’art. 2513 c.c. “Criteri per la definizione della prevalenza”,
- all’art. 2545 c.c. “Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa” e all’art. 2, comma 2, l. n. 59/1992 “Relazione degli Amministratori e dei sindaci”,
- all’art. 2528 c.c. “Procedura di ammissione e carattere aperto della società”,
- all’informativa obbligatoria ai soci degli esiti dell’ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. n. 59/1992.
Vengono poi messe a disposizione proposte in merito:
- all’art. 2545-sexies c. “Ristorni”;
- alle informazioni sul prestito sociale;
- alla relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 15, comma 2, l. n. 59/1992;
- al rispetto della normativa l. n. 381/1991;
- all’eventuale iscrizione all’Albo Cooperative Regionali;
- all’eventuale qualifica di Impresa Sociale per le Cooperative non sociali.
In ragione dei riferimenti normativi, la relazione dovrà entrare nel dettaglio:
- ai criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- all’illustrazione delle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
- alla documentazione e quantificazione della condizione di scambio mutualistico con i soci;
- controllo sull’informativa ai soci da parte degli amministratori circa gli esiti della più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria nel rispetto dei modi e delle tempistiche previste dall’art. 15 l. n. 59/1992;
- alla modalità di formazione, assegnazione e distribuzione dei “ristorni” dandone atto anche rispetto ai criteri utilizzati;
- la documentazione in Nota Integrativa oppure in calce allo Stato Patrimoniale dell’entità del “prestito sociale”, la relativa remunerazione nonché il rispetto dei limiti di legge e degli eventuali ulteriori limiti previsti dai regolamenti per la raccolta del prestito sociale approvati dalla Cooperativa. Il collegio sindacale oppure il sindaco unico, inoltre, attesta di avere effettuato i controlli previsti dal regolamento per la raccolta del prestito sociale della cooperativa, dai quali non sono emersi fatti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Rispetto alle cooperative sociali, il collegio sindacale deve effettuare specifici controlli per quanto concerne:
- l’iscrizione all’Albo delle Cooperative – Categoria Cooperative Sociali – Categoria Attività Esercitata con indicazione della categoria di Attività Esercitata nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali laddove sia obbligatorio;
- redazione del Bilancio Sociale e che tale documento contiene le informazioni essenziali previste dalle Linee Guida adottate con D.M. 04/07/2019;
Posto la tradizionale distinzione delle cooperative sociali, il collegio dovrà esprimersi altresì:
- nel caso di cooperative sociali di tipo a), rispetto all’osservanza dei requisiti e alle attività svolte di cui alla lettera a) art. 1 della l. n. 381/1991;
- nel caso di cooperative sociali di tipo b), rispetto ai controlli inerenti il rispetto della percentuale del 30% dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori della cooperativa, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della l. n. 381/1991.
Allo stesso tempo, l’organo di controllo e vigilanza, dà atto che gli amministratori hanno effettuato i controlli sulla coerenza dello svantaggio certificato con l’art. 4 comma 1 della l. n. 381/1991 e sulla regolare vigenza dei certificati stessi.
La relazione, infine, segna un passaggio, in caso di cooperative impresa sociale non cooperativa sociale dove il collegio sindacale o sindaco unico attesta di avere effettuato attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto che ne disciplina i contenuti essenziali (ex artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. n. 112/2017).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN