La legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’erogazione del cosiddetto Bonus nuovi nati, un importo una tantum di 1.000 euro per supportare le famiglie e incentivare la natalità.
Il beneficio viene erogato per ogni figlio minorenne nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per quanto riguarda l’affido preadottivo viene considerata la data di ingresso del minore nel nucleo familiare mentre per le adozioni internazionali si prende a riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Di seguito verranno analizzati i requisiti per accedere a tale beneficio. Tutti i requisiti sottoelencati dovranno essere posseduti congiuntamente dal richiedente il beneficio.
Requisito di cittadinanza
Il richiedente, per accedere al beneficio, deve essere:
- cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia.
Si precisa che i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale vengono equiparati ai cittadini italiani.
Requisito di residenza
Il richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento, quindi dalla data di nascita, adozione, affido preadottivo alla data di presentazione della domanda.
Requisito economico
Ai fini dell’accesso al beneficio è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità con importo non superiore a 40.000 euro.
Per il riconoscimento del beneficio dal valore ISEE viene decurtato, riproporzionato alla scala di equivalenza ISEE, l’importo dell’Assegno Unico Universale percepito dal nucleo familiare.
Presentazione domanda: Chi? Quando? Dove?
Il beneficio deve essere richiesto dal genitore convivente con il minore nato, adottato o affidato al nucleo familiare.
Nel caso di genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore.
La domanda deve essere presentata, pena decadenza, entro 60 giorni dall’evento ossia dalla nascita/adozione direttamente nel portale dell’INPS oppure presso istituti di Patronato.
Attualmente il canale non è ancora attivo e seguirà messaggio INPS per la comunicazione di disponibilità del servizio.
Ciò nonostante, per gli eventi avvenuti in data antecedente alla data di rilascio del servizio, la domanda può essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS.
Marica Isola – Centro Studi CGN