La risposta all’interpello n. 115 del 17 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate consente di richiamare le norme in materia di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti in vista dell’imminente scadenza del 30 aprile inerente alla dichiarazione per l’anno 2024 e fa chiarezza sulla rinuncia alla detrazione stessa.
Il documento di prassi richiama il decreto IVA, artt. 19 e 25 del D.P.R. 633/1972, dove viene stabilito che:
- il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l‘imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Secondo le norme richiamate, a partire dal momento di avvenuto recapito, vale a dire quando il destinatario del documento ne prende visione nell’area dedicata della piattaforma Fatture e Corrispettivi, la fattura può essere registrata in contabilità, e tale registrazione è condizione essenziale per poter portare in detrazione l’IVA sull’acquisto. Allo stesso tempo, occorre considerare che il termine ultimo di registrazione da cui dipende il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
In pratica, considerando un’operazione di acquisto con IVA detraibile avvenuta nel 2024 occorre prestare attenzione ai seguenti passaggi:
- recapito della fattura di acquisto all’interno del sistema di interscambio;
- annotazione della fattura sul registro IVA acquisti;
- presentazione della dichiarazione
In particolare, l’annotazione della fattura sul registro IVA acquisti deve:
- essere stata effettuata nell’anno di riferimento (a partire dalla data di ricezione ed entro il 31 dicembre);
- essere effettuata nell’anno successivo purché entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA. In tal caso, al fine di tenere l’operazione distinta da quelle correnti, la registrazione deve essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA acquisti o comunque adottando una modalità di annotazione che consenta di distinguere l’operazione stessa.
In entrambi i casi, l’IVA a credito deve essere fatta valere in sede di dichiarazione ricomprendendo i dati dell’operazione nel quadro di riferimento.
Ciò che la risposta dell’Agenzia delle Entrate intende ribadire è la necessità imprescindibile dell’annotazione della fattura di acquisto nei registri IVA al fine di poter esercitare il ”diritto a detrarre” l’IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati. L’esercizio di tale diritto va inteso quale facoltà da esercitare in sede di liquidazione periodica dell’imposta o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione.
Tali regole vanno applicate anche in caso di ricorso all’istituto della dichiarazione integrativa (ex art. 8, comma 6bis), nel senso che risulta applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, per mero errore non abbia esercitato tale diritto tempestivamente. In coerenza con tale assunto, la ricezione della fattura, in assenza di annotazione e registrazione, impedisce la detrazione dell’iva in sede di dichiarazione IVA integrativa
Da quello che scrive l’Agenzia, è possibile concludere nel senso della rinuncia definitiva e irreversibile del diritto a detrarre l’IVA quando i soggetti, pur avendo a disposizione le fatture d’acquisto ricevute nell’anno di imposta abbiano omesso di registrarle perdendo così il diritto alla detrazione che matura esclusivamente in seguito al rigoroso rispetto del combinato disposto delle norme poste a fondamento (artt. 19 e 25, DPR 633/1972).
In vista del 30 aprile 2025, si rende, quindi, opportuna una verifica finale, effettuata incrociando le fatture ricevute tramite SDI nel 2024 e le registrazioni effettuate sul registro IVA acquisti, al fine di controllare che tutti i documenti siano stati correttamente contabilizzati nel 2024 o, in apposito sezionale, entro il 30 aprile 2025, e le relative risultanze correttamente incluse nel quadro VF (operazioni passive e iva ammessa in detrazione) del modello IVA 2025 anno di imposta 2024.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN