Al fine di arginare il fenomeno delle assenze ingiustificate da parte dei lavoratori, il Legislatore ha introdotto una nuova misura denominata dimissioni per fatti concludenti che, in particolari situazioni, permette al datore di lavoro di considerare dimissionario il lavoratore dipendente.
Il Collegato Lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), tra le diverse disposizioni introdotte per il mondo del lavoro, ha modificato anche l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il nuovo comma 7-bis.
Come già evidenziato in un precedente articolo pubblicato sul tema, le nuove disposizioni prevedono che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Viene, pertanto, introdotta la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda per effetto delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti o dimissioni implicite, consentendo al datore di lavoro di ricondurre l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro al comportamento del lavoratore, che consiste, per l’appunto, in un’assenza ingiustificata, prolungata per un determinato periodo di tempo.
Dopo i primi chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, soprattutto con riferimento alla procedura che il datore di lavoro deve seguire per applicare tale misura, di recente anche il Ministero del Lavoro, con propria Circolare n. 6/2025, ha fornito alcune indicazioni che si riportano di seguito.
Secondo quanto previsto dal Ministero, l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dimissionaria del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma.
Con riferimento poi alla durata dell’assenza, la Circolare chiarisce che, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, i giorni di assenza possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Inoltre, viene previsto che:
- la durata di 15 giorni di assenza individuata dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore – a partire, quindi, dal sedicesimo giorno di assenza – possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro;
- la comunicazione all’Ispettorato può essere formalizzata anche in un momento successivo, rispetto al sedicesimo giorno di assenza ingiustificata;
- nel caso in cui il CCNL applicato preveda un termine diverso da quello stabilito dalla nuova disciplina, lo stesso troverà applicazione ove sia superiore a quello legale, in osservanza del principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Laddove, invece, sia previsto un termine inferiore, dovrà farsi riferimento al termine legale.
N.B. La data di comunicazione all’ITL dell’assenza opera quale dies a quo per la decorrenza dei 5 giorni previsti per effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
Il Ministero del Lavoro ricorda anche che la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti rimane del tutto alternativa alla procedura delineata da molti contratti collettivi che riconducono l’assenza ingiustificata del lavoratore – protratta per un determinato periodo di tempo – a conseguenze di tipo disciplinare. In quest’ultimo caso, sarà necessario attivare la procedura disciplinare ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).
Il datore di lavoro – laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre i termini indicati, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti – deve inviare un’apposita comunicazione:
- alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, da individuare in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro;
- e al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa.
La Circolare ministeriale chiarisce poi anche alcuni aspetti legati alla cessazione del rapporto di lavoro:
- quest’ultima ha effetto dalla data riportata nel modulo UNILAV (non potrà essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’ITL);
- il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi;
- il datore può trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Si ricorda, infine, che la procedura delle dimissioni per fatti concludenti non è applicabile nei confronti della lavoratrice durante il periodo di gravidanza, della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento), ipotesi nelle quali è prevista una convalida obbligatoria delle dimissioni – con effetto sospensivo dell’efficacia – presso l’ITL.
Ulteriori riferimenti normativi:
- Nota INL 30 dicembre 2024, n. 9740 Note e pareri | INL
- Nota INL 22 gennaio 2025, n. 579 INL: “Disposizioni in materia di lavoro” ex L. n. 203/2024 – art. 19 norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro | INL
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato