Gestione INPS lavoratori autonomi: riduzione contributiva per artigiani e commercianti neo iscritti

L’INPS pubblica le prime indicazioni operative inerenti alla riduzione contributiva in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commercianti. La circolare n. 83 del 24 aprile 2025 era particolarmente attesa da imprese e loro consulenti che potranno avanzare la richiesta tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

L’agevolazione in materia consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa di chiedere una riduzione contributiva del 50%. La riduzione contributiva (ex art. 1 comma 186 della L. 207/2024) è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che adottano il regime forfettario. Il documento di prassi precisa che possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali, i soci di società di persone e di srl, i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.

La misura è fruibile in alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota, come per esempio, in caso di soggetto iscritto in pensione. In particolare, è una misura alternativa per i contribuenti in regime forfetario rispetto alla misura di cui all’art. 1 commi da 76 a 84 della L. 190/2014 dove si prevede una riduzione del 35%. Un chiarimento atteso a tal proposito evidenzia l’ipotesi della richiesta della riduzione del 35% prima della pubblicazione della circolare: resta aperta la possibilità di presentare domanda per la maggior riduzione del 50% con conseguente revoca dell’agevolazione precedente dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. La parte interessante riguarda il fatto che a conclusione del periodo di fruizione della riduzione del 50%, il soggetto INPS potrà chiedere nuovamente la riduzione del 35% prevista dalla L. 190/2014.

Tra i numerosi chiarimenti sull’istituto in argomento si segnalano i seguenti:

  • l’agevolazione è riconosciuta in favore dei soggetti che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;
    • per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nel 2025;
    • i coadiutori e coadiuvanti familiari accedono al beneficio quando l’attività lavorativa inizia nel corso del 2025 anche presso imprese già attive;
  • la riduzione contributiva ammonta al 50% dei contributi dovuti alle predette Gestioni;
  • non essendoci limitazioni particolari, l’INPS conferma che la riduzione opera sui contributi minimi nonché sui contributi a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati;
  • restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia;
  • la riduzione si applica per un periodo pari a 36 mesi da usufruire senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali a partire alla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale;
  • il diritto alla riduzione contributiva è mantenuto quando il lavoratore cambia impresa e/o attività svolta oppure nel caso di variazione della gestione previdenziale (da artigiani a commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa. In via di principio, ogni variazione che non comporti la cancellazione consente di conservare la riduzione;
  • di particolare rilevanza, invece, è l’interruzione della continuità nella copertura contributiva che determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali: per esempio, il commerciante che inizia l’attività a marzo 2025 e la cessa a febbraio 2027; se a marzo 2027 avvia una nuova attività commerciale, può mantenere l’agevolazione essendovi obbligo contributivo per i mesi sia di febbraio che di marzo 2027; se invece la nuova attività venisse avviata ad aprile 2027, l’agevolazione verrebbe meno perché sarebbe interrotta la continuità, mancando copertura previdenziale per il mese di marzo2027.

Uno dei paragrafi da considerare attentamente è il numero 4 dove viene trattato il tema delle modalità di accredito della contribuzione: così come già avviene per la riduzione del 35% a regime per i forfettari, i minori versamenti dei contributi previdenziali riverberano effetti anche ai fini della maturazione dei requisiti e dell’entità del futuro trattamento pensionistico. Anche per la riduzione al 50%, quando il reddito dichiarato dall’imprenditore è inferiore al minimale contributivo previsto nell’annualità di riferimento, si applicherà il ri-proporzionamento del periodo riconosciuto ai fini pensionistici: ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di contributi calcolati con aliquota ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito con aliquota ordinaria, vengono accreditati ai fini pensionistici 6 mesi.

Si invita inoltre alla lettura dell’articolo dedicati ai contributi previdenziali dovuti per i soggetti iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti, presente a questa pagina.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN