I modelli di relazione del Collegio sindacale per la relazione al bilancio 2024

La stagione dei bilanci è a pieno regime, e man mano che i consigli di amministrazione delle società approvano i progetti di bilancio, gli organi di controllo, quale è il collegio sindacale, si apprestano a concludere le proprie verifiche e a emettere, conseguentemente, la relazione che chiude il fascicolo di bilancio, che sarà depositata al Registro imprese unitamente agli altri documenti di bilancio.
In soccorso ai sindaci impegnati negli adempimenti in parola è sceso in campo il CNDCEC, pubblicando sul proprio sito Internet l’aggiornamento dei modelli tipizzati di relazione unitaria dell’organo deputato alla vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del Codice civile e la relazione di revisione prevista dal D.Lgs. n. 39/2010, per addivenire a una “rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci”.

Il documento emanato dal CNDCEC prevede anche i seguenti allegati:

  • una relazione unitaria contenente un giudizio senza modifiche in assenza di deroghe contabili;
  • una relazione unitaria contenente un giudizio senza modifiche in assenza di deroghe contabili per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
  • una relazione unitaria contenente un giudizio senza modifiche in presenza di deroghe contabili;
  • uno schema di lettera di rinuncia ai termini ai sensi dell’art. 2429, co. 3, Codice civile.

Struttura e contenuto della relazione unitaria

Come anticipato poc’anzi, il CNDCEC ha sempre privilegiato la redazione di un documento unitario anziché due relazioni distinte, per consentire al revisore di “esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza … sia di revisione legale del bilancio”.
La struttura del documento, pertanto, rimane la medesima, e può essere sintetizzata nella tabella seguente.

Sezione Contenuto
Titolo L’obiettivo è quello di rendere noto al lettore che il documento contiene sia la relazione relativa all’attività di revisione legale che quella inerente all’attività di vigilanza
Destinatari Si tratta dei soggetti previsti dalla legge, cioè i soci/azionisti tenuti a riunirsi in assemblea per approvare il bilancio
Premessa Si tratta di un paragrafo introduttivo avente la funzione di illustrare natura e struttura del documento
Parte A Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010
Parte B Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429. Co. 2, del Codice civile
Parte B1 Attività di vigilanza
Parte B2 Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Parte B3 Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Data di emissione Coincide con la data in cui l’organo di controllo approva il documento che, salvo casi di rinuncia ai termini da parte dei soci, non deve essere successiva al quindicesimo giorno antecedente alla data in cui l’assemblea si riunisce in prima convocazione
Sede Può coincidere, per convenzione, con la sede del Sindaco unico o del Presidente del Collegio sindacale
Firme Elenco nominativo dei componenti dell’organo di controllo con le rispettive qualifiche

 

Nel caso in cui vi sia un disaccordo sul giudizio (ovviamente solo in caso di organo collegiale) la relazione conterrà:

  • il giudizio espresso dalla maggioranza dei componenti dell’organo di controllo;
  • un paragrafo che esprime il fatto che un sindaco, identificato nelle generalità, dissente dal giudizio sopra esposto;
  • nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio” saranno esposte le ragioni che hanno indotto la maggioranza ad esprimere un certo giudizio, e le motivazioni del dissenso del sindaco in disaccordo.

 

Gli elementi di novità della relazione relativa al 2024

Nuove norme di comportamento e codice della crisi

Lo schema di relazione è stato in primo luogo aggiornato alla luce della recente riedizione delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di Società non quotate”, avvenuto lo scorso 27 dicembre 2024 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2025; il paragrafo 7.1 delle nuove norme di comportamento, infatti, è dedicato alla “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci” con riferimento all’attività di vigilanza.
Inoltre, il CNDCEC ricorda che l’organo di controllo, nella relazione al bilancio, dà conto di eventuali segnalazioni, effettuate nel corso dell’esercizio in riferimento all’art. 27-octies del D.Lgs. n. 14/2019, circa la sussistenza di presupposti di situazioni di crisi o insolvenza; l’obbligo riguarda sia i sindaci-revisori che i revisori legali.

La possibilità di non svalutare i titoli

Tra le principali misure di sostegno ai bilanci delle imprese, a seguito della pandemia da Covid-19, era stata introdotta dall’art. 45 del D.L. 73/2022 la possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi iscritti a bilancio nell’attivo circolante in presenza di un valore di mercato inferiore rispetto a quello di iscrizione, a condizione che la perdita non fosse durevole.
La norma in questione è stata più volte prorogata, da ultimo con Decreto del MEF del 23 settembre 2024 anche a valere sui bilanci del 2024
Gli organi di controllo, pertanto, dovranno verificare il presupposto della mancata svalutazione, ed eventualmente inserire dei richiami d’informativa nella relazione, ai sensi del principio di revisione ISA Italia 706.

Il nuovo OIC 34

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi; l’applicazione di tale principio potrebbe comportare importanti differenze di valutazione.
Per calmierare tali impatti, il par. 45 dell’OIC 34 prevede la possibilità di applicare le nuove regole solo ai contratti di vendita stipulati a partire dal 1° gennaio 2024; tuttavia, nel caso in cui l’applicazione della deroga presenti effetti rilevanti per la comprensione del bilancio, il revisore dovrà valutare l’opportunità di inserire un richiamo di informativa nella sua relazione.

Le perdite rilevanti maturate in esercizi precedenti

Ancora con riferimento agli esercizi amministrativi impattati dagli effetti della pandemia, si ricorda che l’art. 6 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto una sospensione degli articoli del Codice civile riservati ai comportamenti che le società di capitali dovevano adottare in caso di perdite d’esercizio di una certa entità.
L’organo di controllo è chiamato a verificare, con riferimento al bilancio 2024:

  • la corretta compilazione del prospetto della Nota integrativa, di modo da evidenziare separatamente le perdite maturate nel periodo di “congelamento” da quelle del 2024;
  • esaminare i provvedimenti adottati nel 2024 per la copertura di tali perdite e la verifica della possibilità di recuperare anche l’equilibrio finanziario della società.

 

La rendicontazione di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione

L’ultimo elemento di novità per le relazioni al bilancio 2024 attiene l’eventuale attestazione della rendicontazione di sostenibilità inserita nella Relazione sulla gestione da parte dei soggetti interessati.
Al riguardo, il CNDCEC si limita a ricordare che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 125/2024 di recepimento della CSRD, la relazione di revisione dovrà comprendere:

  • un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione col bilancio;
  • un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità;
  • una dichiarazione circa eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione, rinvenuti sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale.

 

 

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN