Il provvedimento n. 176203 dell’11 aprile 2025, a cura dell’Agenzia delle Entrate, ha definito i punteggi di affidabilità fiscale per l’accesso ai benefici previsti dal regime premiale ISA per il 2024. La novità di quest’anno è l’irrilevanza del punteggio di affidabilità fiscale per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024 – 2025 (CPB) mediante la compilazione del quadro P del modello CPB dello scorso anno. Tali soggetti godono dei benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA, anche se sono tenuti alla presentazione del modello ISA.
Beneficio | Criterio di accesso
Punteggio esercizio 2024 |
Criterio di accesso
Punteggio medio ISA 2023 – 2024 |
Esonero visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
· 70.000,00 euro annui, relativamente all’IVA per 2025; · 50.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP |
9 | 9 |
Esonero visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026 per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, | 9 | 9 |
Esonero del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2025; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e IRAP |
= 8 < 9 | 8,5 |
Esonero visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. | = 8 < 9 | 8,5 |
Esonero visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 70.000 euro annui maturato per anno 2025. | 9 | 9 |
Esonero visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. | 9 | 9 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. | = 8 < 9 | 8,5 |
Esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. | = 8 < 9 | 8,5 |
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo (ex art. 30, L. n. 724/1994) | 9 | 9 |
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art 39, primo comma lett. d) DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972) | 8,5 | 9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, comma 1, DPR 600/1973 art. 57, comma 1, DPR 633/1972) | 8 | ——— |
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
(art. 38, DPR 600/1973) |
9 | 9 |
Ai fini dell’accesso alle misure premiali, il provvedimento formula le seguenti precisazioni:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario applicare gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applica due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, è necessario che il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN