Per tutti i soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB – D.Lgs. n. 13-2024), la redazione della nota integrativa al bilancio d’esercizio 2024 sarà caratterizzata da un elemento di novità rispetto al passato: si tratta dell’incidenza del “risparmio d’imposte” dovuto all’adesione all’istituto del CPB.
Di seguito si analizzano le prescrizioni del principio contabile OIC25 che si ritengono applicabili a proposito della rilevanza delle imposte sui redditi determinate in seguito all’adesione al CPB.
Nota integrativa al bilancio delle società che lo redigono in forma ordinaria
Per quanto d’interesse per la tematica trattata, in ossequio al Principio contabile OIC25 (§ 93), ove rilevante, la nota integrativa indicherà il rapporto tra:
– l’onere fiscale corrente (quindi quello determinato dall’adesione al CPB) e
– il risultato civilistico
Con le relative motivazioni, ciò può avvenire con due modalità:
- mediante una riconciliazione numerica fra l’onere fiscale corrente e quello fiscale teorico;
- mediante una riconciliazione numerica tra l’aliquota fiscale applicabile teoricamente e l’aliquota fiscale media effettiva.
Ed ancora, la nota integrativa conterrà l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante e con particolari caratteristiche, che risulta importante sia conosciuto al lettore del bilancio.
Ai sensi dell’art. 2423 c. 4 del C.C. si ricorda che le società illustreranno in nota integrativa i criteri con i quali non hanno proceduto al rispetto degli obblighi in tema di obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza non ha effetti rilevanti per dare una rappresentazione veritiera e corretta. Comunque, restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Ai sensi dell’art. 2423-ter, c. 6 C.C., la società nella nota integrativa darà informativa degli importi lordi:
- dei crediti e debiti tributari compensati (vedi § 33 del OIC25);
- delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Nota integrativa al bilancio delle società che lo redigono in forma abbreviata
Per quanto d’interesse dell’argomento trattato, la nota integrativa illustrerà:
Ai sensi dell’art. 2423 c. 4 del C.C. si ricorda che le società illustreranno in nota integrativa i criteri con i quali non hanno proceduto al rispetto degli obblighi in tema di obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, in quanto la loro osservanza non ha effetti rilevanti per dare una rappresentazione veritiera e corretta. Comunque, restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Ai sensi dell’art. 2423-ter, c. 6 C.C., la società nella nota integrativa dà informativa degli importi lordi:
- dei crediti e debiti tributari compensati (vedi § 33 del OIC25 );
- delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico “imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate”.
Nota integrativa al bilancio delle micro-imprese
Le imprese che rientrano nei parametri indicati dall’art. 2435-ter possono redigere il bilancio con modalità semplificate. In particolare, esse possono essere esonerate dalla redazione della nota integrativa qualora, in calce allo stato patrimoniale, risultino le informazioni (che non riguardano le imposte sui redditi ) di cui al primo comma dell’art. 2427 C.C. nn. 9 e 16 e 2428 C.C. nn. 3 e 4. Se invece le imprese di cui si tratta compileranno la nota integrativa, seguiranno le indicazioni previste per i bilanci redatti in forma abbreviata.
Si ricorda che il disallineamento tra l’ammontare delle imposte calcolate rettificando con le variazioni fiscali l’utile civilistico, e le imposte derivanti dall’adesione al CPB, sarà evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che si sono avvalsi del predetto istituto (quadro CP).
Pertanto, conclusivamente, ai fini di una informativa corretta ai soci e ai terzi, si ritiene che anche nei casi in cui ciò sia facoltativo, sia opportuno fornire la notizia dell’adesione al CPB e una seppur sintetica notizia in merito all’ammontare della differenza realizzata, rispetto alla tassazione che sarebbe stata applicabile con modalità ordinarie.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN