La Decontribuzione Sud, così come introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, seppur inizialmente prevista sino al 2029, risultava applicabile fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024. Questo quanto previsto dalla Commissione Europea con decisione C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024.
Con Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), il Legislatore ha introdotto una nuova disciplina che si sostituisce alla precedente Decontribuzione Sud.
In particolare, al fine di incentivare l’occupazione nelle regioni del Sud, vengono introdotti due nuovi incentivi, diversificati in base al numero di dipendenti in forza presso l’azienda che intende assumere.
Microimprese e piccole e medie imprese | Imprese di maggiori dimensioni | |
Beneficiari | Microimprese e piccole e medie imprese private che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
N.B. Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che occupano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti. |
Datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. |
Codice autorizzazione Inps | Ai datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse, che abbiano una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, interessati dall’agevolazione, l’Inps attribuisce o proroga il codice autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029. | In attesa di istruzioni Inps |
Soggetti esclusi | · Datori di lavoro privati del settore agricolo;
· enti pubblici economici; · istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; · enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; · ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; · aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; · consorzi di bonifica; · consorzi industriali; · enti morali; · enti ecclesiastici. |
· Datori di lavoro privati del settore agricolo;
· enti pubblici economici; · istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; · enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; · ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; · aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; · consorzi di bonifica; · consorzi industriali; · enti morali; · enti ecclesiastici. |
Contratti di lavoro esclusi | · lavoro domestico;
· apprendistato |
· lavoro domestico;
· apprendistato |
Misura | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
· per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; · per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; · per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; · per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; · per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:
· per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; · per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; · per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; · per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; · per l’anno 2029, in misura pari al 15% per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. |
Regime de minimis | SI, l’agevolazione è concessa nei limiti di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE in materia di aiuti de minimis.
Limiti vigenti: · settore generale à massimale 300.000 euro; · imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) à 750.000 euro; · settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura à 40.000 euro. |
NO |
Autorizzazione Commissione Europea | NO | SI, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. |
Requisiti per l’applicazione | · Rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
· possesso del DURC; · assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; · rispetto degli altri obblighi di legge; · rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; · rispetto degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento obbligatorio). |
· L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
· rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; · possesso del DURC; · assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; · rispetto degli altri obblighi di legge; · rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; · rispetto degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento obbligatorio). |
Cumulabilità | L’incentivo non è cumulabile con le seguenti misure introdotte dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024):
· gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica; · bonus giovani (under 35); · bonus donne; · bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. |
L’incentivo non è cumulabile con le seguenti misure introdotte dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024):
· gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica; · bonus giovani (under 35); · bonus donne; · bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. |
Circolare Inps incentivo microimprese e piccole e medie imprese
L’Inps con Circolare n. 32/2025 ha previsto che l’agevolazione per le microimprese e piccole e medie imprese può trovare applicazione anche per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
Inoltre, viene precisato che in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.
Per espressa previsione della citata Circolare Inps, l’agevolazione risulta cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con altre agevolazioni di tipo contributivo (es. incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinati dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012) ma anche con incentivi di tipo economico (es. incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della Legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012). Ai fini della valutazione in merito alla concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud PMI con altri regimi agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento.
Con riferimento, invece, all’agevolazione prevista per le imprese con un maggior numero di dipendenti, ai fini dell’applicazione della misura si attendono l’autorizzazione della Commissione Europea e le istruzioni Inps.
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato