Dallo scorso 1° aprile 2025 è divenuta pienamente operativa la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007 (aggiornata nel 2022). Il passaggio ai nuovi codici non è un mero cambio formale: la struttura delle sezioni, dei titoli e dei contenuti è stata rivista dall’ISTAT per descrivere più fedelmente le attività economiche nate o che si sono evolute negli ultimi anni (e-commerce, servizi digitali, filiere green, ecc.). Cosa prevede la procedura di adeguamento?
Il processo di adeguamento coinvolge due soggetti istituzionali. L’adeguamento ai nuovi codici ATECO 2025 deve tenere conto sia delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, sia la riclassificazione dei codici attività effettuata dalle Camere di Commercio.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 24/E dell’8 aprile 2025 ha chiarito che il passaggio ad ATECO 2025, di per sé, non impone la presentazione immediata di una dichiarazione di variazione dati ai sensi dell’art. 35 (e 35-ter) del DPR 633/72 né dell’art. 7, co. 8, DPR 605/73. In altre parole, chi non deve modificare il proprio codice può limitarsi a utilizzare il nuovo ATECO nella modulistica che presenterà dal 2025 in avanti.
Dall’altro fronte, le Camere di Commercio per consentire la continuità dell’archivio, hanno assegnato d’ufficio ad ogni impresa un codice ATECO 2025 “equivalente” a quello 2007 già presente in visura. Tuttavia, la corrispondenza non è sempre perfetta: un vecchio codice può trovare più di un possibile equivalente nella nuova tabella, creando corrispondenze “multiple” o parzialmente scorrette.
Quando potrebbe essere necessario intervenire? Se il codice attribuito automaticamente non riflette in maniera accurata l’attività prevalente o secondaria svolta, l’impresa può provvedere alla rettifica.
Ignorare l’errore potrebbe generare incongruenze: errata esposizione nei modelli dichiarativi (con ripercussioni sugli ISA), malfunzionamenti o blocchi nei software fiscali, accesso scorretto a regimi agevolativi o contributi legati allo specifico codice ATECO.
Le Camere di Commercio hanno attivato la piattaforma web dedicata raggiungibile all’indirizzo: https://rettificaateco.registroimprese.it. Un video pubblicato da Infocamere spiega in dettaglio la procedura per effettuare la modifica in autonomia: https://www.youtube.com/watch?v=Qhki9OHjA1g
Alla piattaforma si accede tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS da parte del titolare o del legale rappresentante. La schermata iniziale visualizza tutte le unità locali aventi un codice ATECO 2025 “modificabile”. L’utente può scegliere il codice presente nell’elenco ISTAT che meglio descrive l’attività effettiva.
La richiesta di modifica genera un file XML che va sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale (o dal professionista incaricato con firma del titolare) e inviato telematicamente.
Attenzione però. Il servizio messo a disposizione presenta dei limiti: aggiorna solo i dati camerali; per allineare l’Agenzia delle Entrate va comunque presentata la pratica ComUnica (o il modello AA9/12 – AA7/10 – AA5/6 – ANR/3, secondo i casi).
Se i nuovi codici assegnati d’ufficio dalla Camera di Commercio non riflettono accuratamente l’attività svolta, i contribuenti possono comunicare una nuova codifica tramite la Comunicazione Unica (ComUnica).
ComUnica è la pratica telematica, predisposta tramite il portale impresainungiorno.gov.it o software compatibili, che consente di trasmettere in un’unica soluzione le variazioni a Registro Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Se l’impresa decide di scegliere un codice ATECO diverso da quello assegnato d’ufficio, dovrà inoltrare una pratica ComUnica per aggiornare sia la visura camerale sia l’anagrafe tributaria.
Il termine stabilito per completare eventuali rettifiche è 30 novembre 2025. Qualora dovessero intervenire modifiche normative o nuove indicazioni operative da parte degli enti proposti, entro tale data, sarà nostra cura ritornare sull’argomento per offrire al lettore un quadro sempre aggiornato e affidabile.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN