Lettere di compliance, fatture, corrispettivi e iva sotto la lente del fisco

Dal confronto tra i dati fiscali delle fatture elettroniche e corrispettivi rispetto ai dati contenuti nelle dichiarazioni IVA per l’anno 2022 scaturiranno le comunicazioni di anomalia in arrivo. È quanto prevede il provvedimento Prot. n. 176284/2025 che dà il via alle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali. L’obiettivo è quello di evitare futuri accertamenti e permettere al contribuente di correggere in maniere celere eventuali disallineamenti.
Nella comunicazione c.d. di compliance, il contribuente potrà riscontrare una serie di elementi identificativi della dichiarazione Iva oggetto di verifica nonché una serie di informazioni analitiche circa le operazioni effettuate:

a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle anomalie;

b) i seguenti dati della dichiarazione:
i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);
ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;

c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente aventi le seguenti nature:
i. attive imponibili;
ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge);

d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA

e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;

f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti commerciali online” o “distributori carburanti”;

g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge).

Si tratta di elementi informativi che consentiranno al contribuente di ricostruire l’origine della discrepanza segnalata. In caso di elementi informativi incompleti o non corretti, è possibile comunicare con l’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti o inviare ulteriori elementi di conoscenza seguendo le istruzioni contenute nella comunicazione stessa.
Allo stesso tempo, i contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi dell’istituto giuridico del ravvedimento operoso (ex art. 13, D. Lgs. 472/1997) nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal D.lgs. del 14 giugno 2024, n. 87, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN