Modelli ISA 2025 sperimentali per le STP e società tra avvocati

Sono pronti per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA che per alcune attività prevedono i nuovi quadri E.
Tra i 172 modelli ISA approvati con Provvedimento del Direttore dell’Ade il 17.03.2025 spiccano quelli che per la prima volta contengono le indicazioni che dovranno essere fornite dai professionisti organizzati in forma di STP o Società tra Avvocati.

È lo stesso Provvedimento a mettere in evidenza le attività economiche che dovranno compilare l’apposito quadro E dei modelli ISA contenente le informazioni caratterizzanti le STP e le società tra Avvocati.
Si deve precisare che i dati da fornire nei modelli 2025, saranno considerati al solo fine di acquisire utili informazioni all’elaborazione dei relativi indici di affidabilità fiscale.

Infatti le stesse istruzioni ai modelli ISA interessati specificano che i soggetti professionisti esercenti attività d’impresa, in questo caso, compileranno la sola parte di acquisizione degli specifici dati.
I contribuenti interessati dalle novità sono quelli che, non ricadendo in cause di esclusione, prevalentemente, nel periodo d’imposta 2024, dichiareranno redditi d’impresa relativi a una delle attività economiche che seguono, e che pertanto dovranno  compilare i quadri E dei modelli ISA appresso indicati:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ CODICE ATTIVITA’ MODELLO ISA DI RIFERIMENTO
ATTIVITÀ DI INGEGNERIA 71.12.10 DK02U
ATTIVITÀ DI COMMERCIALISTI 69.20.01 DK05U
ATTIVITÀ DI ESPERTI CONTABILI 69.20.03 DK05U
ATTIVITÀ DI CONSULENTI DEL LAVORO 69.20.04 DK05U
PROGETTAZIONE, PIANIFICAZIONE E SUPERVISIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI 71.11.01 DK18U
ATTIVITÀ DI ARCHITETTURA N.C.A. 71.11.09 DK18U
SERVIZI VETERINARI 75.00.00 DK22U
ATTIVITÀ LEGALI E GIURIDICHE 69.10.10 DK04U

 

Sono i quadri E – denominati dati per la revisione – dei su elencati modelli ISA, quelli che accolgono i dati utili per la successiva fase di aggiornamento dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.

La prima indicazione da fornire si riferisce alla circostanza se la STP è composta da soci professionisti che operano nell’ambito della stessa attività (per es. due soci entrambi esperti contabili) oppure da soci professionisti che operano nell’ambito di attività diverse (per es. un socio commercialista e un socio consulente del lavoro).

In queste situazioni i moduli indicano che si dovrà inserire:

  • il codice 1 nei casi di soci professionisti che operano nell’ambito della stessa attività;
  • Il codice 2 nei casi di soci professionisti che operano nell’ambito di attività diverse.

Infine, nei quadri E dei modelli ISA per i codici DK02U, DK04U, DK18U e DK05U, si dovranno indicare i ricavi complessivamente conseguiti, ripartiti in percentuale tra le 14 attività professionali pre-indicate.

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN