Il modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione del credito IVA trimestrale è stato aggiornato con una serie di modifiche (modello e istruzioni) che tengono in considerazione le nuove percentuali in vigore, alcuni aspetti e scelte inerenti i benefici ISA e il concordato preventivo biennale. La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 comma 2 del DPR 542/99) secondo il seguente calendario:
- 30 aprile 2025;
- 31 luglio 2025;
- 31 ottobre 2025.
La trasmissione del modello TR è una procedura che viene osservata da quei soggetti passivi che hanno realizzato, nel trimestre di riferimento, un’eccedenza d’imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono, in tutto o in parte smobilizzare tele credito chiedendolo a rimborso oppure utilizzarlo in compensazione stante i presupposti previsti dall’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 e indicati nei righi TD 1 (aliquota media), TD2 (operazioni non imponibili), TD3 (beni ammortizzabili), TD4 (soggetti non residenti) e TD5 (operazioni non soggette).
Il restyling dei quadri TA e TB rappresenta la modifica più rilevante dove si prevede l’aggiornamento dei quadri per eliminare le aliquote Iva non più in vigore nonché per tener conto di quelle attuali. Nel nuovo modello, infatti, si riscontrano le aliquote del 4%, 5%, 10% e 22%. In particolare, il quadro TA, relativo alle operazioni attive, la riorganizzazione prevede una suddivisione più razionale:
- i righi da 1 a 4 sono riservati alle operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota prestampata;
- i righi da 5 a 19 accolgono invece le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta, distinte questa volta per percentuale di compensazione.
In maniera analoga, il quadro TB, dedicato alle operazioni passive, contiene i:
- righi da 1 a 4 per le operazioni con esigibilità dell’imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate;
- righi da 5 a 19 per le operazioni con esigibilità dell’imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti.
Il modello tiene conto dei riflessi legati all’introduzione del concordato preventivo biennale. È stato previsto il caso di esenzione dall’apposizione del visto di conformità fino a euro 70.000 per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. In ragione dell’art. 19, comma 3, D. Lgs. 13/2024, per tali soggetti per i periodi d’imposta disciplinati dal concordato, sono estesi i benefici previsti dagli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA), inclusi quelli relativi all’IVA (ex art. 9-bis, comma 11, del DL 24 aprile 2017, n. 50). L’argomento è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate, tramite una FAQ pubblicata il 24 febbraio 2025, dove è stato chiarito che, per i contribuenti de quo, l’esenzione dalla garanzia, avverrà a prescindere dal punteggio ISA, fino a un importo massimo di 70.000 euro e applicata già dal primo anno del concordato, come ad esempio il 2024.
I campi e i codici da utilizzare sono i seguenti:
- Rigo TD8, campo 3, codice 6: da utilizzare quando il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale prima dell’inizio dell’anno solare indicato nell’apposito campo del frontespizio;
- Quadro TE, colonna 4, codice 4: da usare quando l’ente o la società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale prima dell’inizio dell’anno solare indicato nel campo del frontespizio.
Un ultimo aggiornamento di rilievo riguarda i soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità). Le istruzioni al modello recepiscono la nuova soglia di 70.000 euro che consente ai contribuenti con un adeguato livello di affidabilità fiscale di beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN