Quando si approccia il tema della tassazione dei redditi in ambito internazionale occorre rispettare alcune premesse metodologiche. Innanzitutto, prima di precipitarsi a decretare che un reddito risulta assoggettato a tassazione solamente in Italia o soltanto nel Paese estero bisogna discernere a monte se il contribuente, che per comodità, ipotizziamo essere una persona fisica, risulta essere fiscalmente residente in Italia o all’estero.
Infatti, se il contribuente in questione risulta fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell’art. 3 del Tuir questi risulterà assoggettato a tassazione sui redditi ovunque prodotti, con riferimento internazionale; diversamente nel caso in cui il soggetto risulti fiscalmente residente all’estero egli risulterà soggetto a tassazione in Italia solamente sui redditi prodotti nel nostro Paese. L’articolo poc’anzi citato stabilisce, infatti, che: “1. L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato”. In buona sostanza, esiste un principio di tassazione su base mondiale per i residenti ed un principio di tassazione su base territoriale per i non residenti.
Dopo aver approcciato questo tema si rende necessario esaminare quale sia la modalità di tassazione del reddito. Operativamente, si deve innanzitutto considerare le previsioni contemplate dalla normativa interna. Generalmente, le varie tipologie di reddito sono normate dal Tuir. Tuttavia, occorre tenere presente che alcune previsioni sono contenute anche nel DPR n. 600/73 o in altre norme come, ad esempio, il D. Lgs. n. 461/97 che all’articolo 5 disciplina il regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
Dopo aver valutato quale sia il regime impositivo cui soggiace il reddito in questione in base alla normativa interna, si deve passare allo step successivo che consiste nel valutare cosa preveda la disciplina convenzionale. Va ricordato, infatti, che le Convenzioni contro le doppie imposizioni derivando da un accordo tra l’Italia e un Paese estero e le stesse prevalgono sulle normative interne.
Il principio della prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, difatti, pacificamente riconosciuto nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancito dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stato affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Occorre, tuttavia, aver ben presente che la Convenzione tendenzialmente non prevede un regime impositivo o meglio, la Convenzione non impone un particolare regime impositivo per un determinato reddito. La Convenzione, piuttosto, si limita a ripartire la potestà impositiva attribuendo la stessa esclusivamente all’Italia, esclusivamente al Paese estero o ad entrambi i Paesi.
Nell’ipotesi in cui la Convenzione ammetta una tassazione concorrente tra Paese di residenza del percettore ed il Paese della fonte del reddito, il Paese di residenza dovrà concedere un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.
Anche l’esame della Convenzione, tuttavia, richiede alcune accortezze. Occorre, infatti, in via preliminare accertare se la Convenzione possa trovare applicazione al caso concreto oggetto di analisi. Proponiamo di seguito un esempio per chiarire meglio la questione.
La Convenzione Italia Bulgaria, conformemente al Mod. Ocse, si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Tuttavia, mentre per quanto riguarda l’Italia è considerata residente qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, per quanto riguarda la Bulgaria, è considerata residente qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata.
Da ciò consegue che il cittadino italiano trasferitosi in Bulgaria acquisirà generalmente la residenza fiscale bulgara ma non anche la cittadinanza, per cui la Convenzione non sarà applicabile a tale soggetto.
Ciò comporta, ad esempio, che il pensionato che si trasferisce in Bulgaria riceverà la pensione dall’Inps al netto delle ritenute italiane nonostante la Convenzione stessa preveda che le suddette pensioni siano assoggettate a tassazione esclusivamente nel Paese di residenza del percettore, questo perché il pensionato in questione non è coperto dal disposto convenzionale non essendo anche cittadino bulgaro.
Altri aspetti importanti attendono all’inquadramento della definizione che possono assumere le singole tipologie reddituali.
Per applicare le ritenute sui dividendi, sugli interessi e sui canoni previste dalle Convenzioni si deve infatti, valutare se il flusso di denaro oggetto della nostra analisi effettivamente ricade in quell’ambito di definizione. Al riguardo si precisa che generalmente, qualora sussistano dei conflitti di qualificazione tra il Paese della fonte, ossia il Paese pagante il reddito ed il Paese di residenza del percettore, la Convenzione riserva la potestà definitoria al Paese della fonte di detto reddito.
Quindi, se un flusso è considerato “interesse” in base alla normativa interna del Paese della fonte, lo stesso sarà considerato interesse anche per il Paese del percettore sotto il profilo convenzionale.
Ennio Vial, Silvia Bettiol & Adriana Barea
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“Redditi prodotti all’estero”
Quando: martedì 6 e 13 maggio, dalle 9.00 alle 12:00
Relatori: dott.ri Barea, Bettiol e Vial