Qual è la corretta aliquota IVA da applicare alle attività accessorie proposte da una società che svolge attività di Parco tematico in forma stabile? In particolare, i dubbi riguardano i servizi di parcheggio ed il noleggio di ombrelloni, tende da sole e strutture ombreggiate a forma di capanna (cosiddette cabanas).
La soluzione al quesito arriva dall’Agenzia delle Entrate, che con la risposta a interpello n. 96, pubblicata lo scorso 11 aprile 2025 sul proprio sito istituzionale, ha fornito i chiarimenti richiesti. In premessa, l’Amministrazione ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, rientrano nella categoria degli “spettacoli viaggianti” tutte le attività di intrattenimento, i trattenimenti e le attrazioni realizzati mediante strutture mobili, sia in aree aperte sia al chiuso, nonché i parchi permanenti ancorché installati in modo stabile.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007 precisa poi che un “parco di divertimento” è l’insieme di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante, riconducibili alle tipologie elencate nell’articolo 4 della citata Legge 18 marzo 1968, n. 337, finalizzato allo svago e alle attività ludico-ricreative, collocato in un’unica area e gestito attraverso servizi comuni organizzati in qualsiasi forma.
In merito al corretto trattamento IVA, l’Agenzia ribadisce che i parchi divertimento, a tutti gli effetti, rientrano tra gli spettacoli viaggianti; pertanto, come avviene per gli spettacoli teatrali di qualunque genere, per le attività circensi, per le attività di spettacolo viaggiante, per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
Per estendere la stessa aliquota IVA ridotta alle ulteriori attività accessorie rese dalla società che organizza spettacoli – nel caso specifico il servizio di parcheggio e il noleggio di ombrelloni, tende da sole e cabanas – occorre verificare che tali attività possano qualificarsi appunto come “accessorie” rispetto alla prestazione principale.
Per il principio di accessorietà sancito dall’articolo 12 del decreto IVA, le operazioni considerate accessorie rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all’operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuando il medesimo regime impositivo.
L’Agenzia delle Entrate, in diverse circostanze, ha più volte chiarito che per essere qualificata come accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare tre condizioni precise:
- completa, integra o rende concretamente fruibile l’operazione principale;
- è fornita direttamente dallo stesso soggetto che realizza l’attività principale, oppure da terzi per suo conto e a sue spese;
- è rivolta allo stesso destinatario della prestazione principale.
In merito al servizio di parcheggio riservato ai visitatori del parco, il nesso di accessorietà è evidente – “in re ipsa” – poiché il servizio facilita l’arrivo di chi sceglie l’auto privata anziché altri mezzi di trasporto, rendendo possibile la fruizione dell’attrazione principale.
Diverso è il discorso per il noleggio di ombrelloni e tende da sole, che impone una distinzione fra parchi divertimento acquatici e parchi tradizionali.
Nei parchi divertimento acquatici, le piscine, gli scivoli e le attrazioni acquatiche costituiscono il cuore dell’esperienza di intrattenimento offerta ai clienti e pertanto l’area relax con ombrelloni e tende da sole costituisce un servizio funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort e al benessere dei visitatori.
Nei parchi divertimento classici, al contrario, il nesso di accessorietà tra l’ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e tende da sole non può ritenersi verificato e pertanto i servizi accessori saranno soggetti ad aliquota ordinaria del 22%.
Per il trattamento fiscale per i biglietti emessi per i servizi di trasporto sui trenini turistici, ti invitiamo invece alla lettura di questo precedente articolo di Fisco7.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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