Nel corso dei precedenti interventi abbiamo avuto modo di delineare gli aspetti peculiari di determinate tipologie contrattuali di lavoro flessibile: contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro e lavoro a chiamata. Qual è il legame tra contratti di lavoro flessibile e sicurezza sul lavoro?
Per ciascuna tipologia la legge dispone specifici obblighi formali o comunque presupposti di validità, che vanno dalla specificazione delle motivazioni nel contratto a tempo determinato alla ricorrenza di determinati requisiti di iscrizione in capo alla società che esercita professionalmente la somministrazione di manodopera, fino alla necessità di requisiti oggettivi o soggettivi per ricorrere al contratto di lavoro a chiamata.
Tuttavia, accanto agli specifici requisiti di legge per la stipulazione dei contratti, sono previsti casi che escludono l’utilizzo di queste tipologie contrattuali.
Tra questi, una specifica previsione è relativa all’assolvimento da parte delle aziende degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare, dell’obbligo di effettuazione della valutazione dei rischi.
In materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, uno dei principali adempimenti imposti dalla normativa in capo al datore di lavoro (peraltro, non delegabili), è proprio “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento” (art. 17, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.
E allora, vediamo qui di seguito in che modo si esprime la legge al riguardo, andando a creare di fatto un legame assai stretto tra il mondo del diritto del lavoro “classico” e quello dell’igiene e sicurezza in azienda.
Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, è previsto, tra le altre ipotesi di esclusione, che
- “L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e’ ammessa […] da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi […] (art. 3, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 368/2001).
Ancora, anche per quanto riguarda la somministrazione di lavoro (sempre in aggiunta alle altre ipotesi di esclusione), è stabilito che :
- “Il contratto di somministrazione di lavoro e’ vietato […] da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi […], art. 20, c. 5, lett. c), D.Lgs. n 276/2003.
Infine, relativamente al contratto di lavoro intermittente, lo stesso D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 34, c. 3, lett. c) prevede allo stesso modo che:
- “E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente […] da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi […].
Dagli estratti che abbiamo riportato appare evidente l’incontro (anche abbastanza ravvicinato) tra la possibilità di utilizzare i contratti di lavoro flessibile ed uno degli aspetti più importanti della vita d’azienda: quello della gestione della sicurezza sul lavoro. Un incontro forse inaspettato, ma, di fatto, di estrema importanza.
Stefano Carotti – Centro Studi CGN