Si è ufficialmente aperta la stagione della dichiarazione dei redditi con l’appuntamento presso i Caf e i professionisti incaricati dai contribuenti di elaborare il modello 730. Anche quest’anno le novità non mancano! Ne abbiamo discusso con i colleghi che hanno partecipato agli eventi organizzati da CGN e Unoformat, da cui abbiamo tratto i quesiti più interessanti, che vi proponiamo qui di seguito.
D. Un contribuente presenta il mod. 730 al proprio sostituto d’imposta. Corrisponde alle norme previste il fatto che il sostituto d’imposta non è tenuto a rilasciare il visto di conformità?
R. Il visto di conformità è rilasciato obbligatoriamente dai Caf e dai professionisti, previa esibizione dei documenti da parte dei contribuenti. Con il visto di conformità si attesta che i dati riportati in dichiarazione (ritenute, acconti, detrazioni, eccedenze di imposta) trovano corrispondenza nella documentazione probatoria. Il controllo effettuato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, invece, è di tipo formale, in quanto la dichiarazione si consegna già compilata e senza allegare alcun documento.
D. In sede di dichiarazione 730 per l’anno 2011 ho commesso un errore, avendo considerato un onere detraibile per due volte. Me ne sono accorto con ritardo e vorrei rimediare presentando una nuova dichiarazione. Vorrei maggiori chiarimenti su come versare le imposte dovute.
R. Nel caso considerato il contribuente può presentare esclusivamente il modello UNICO entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, vale a dire entro il 31 dicembre 2016. Va precisato che, il contribuente, non potendosi avvalere del cosiddetto ravvedimento lungo, dovrà attendere che sia l’amministrazione finanziaria ad applicare e richiedere le eventuali sanzioni.
D. È vero che il coniuge di un contribuente che esercita attività di venditore porta a porta conseguendo redditi superiori a € 2.840,51 può essere considerato fiscalmente a carico?
R. L’art. 3 del TUIR stabilisce il principio secondo cui “Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostituiva”.
I compensi percepiti dall’attività di venditore porta a porta sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo definitivo e quindi i relativi redditi non concorrono a formare il reddito complessivo.
D. Qual è la disciplina IMU/IRPEF da applicare ai terreni incolti?
R. La circolare n. 5/E dell’11/3/2013, riprendendo i contenuti di un’interrogazione parlamentare al riguardo (cfr. interrogazione a risposta Commissione 5-08397), ha confermato che:
- il terreno incolto ricadente in area montana o di collina è da considerare esente da IMU;
- il terreno incolto non ricadente in area montana o di collina paga l’IMU e, in virtù dell’effetto sostitutivo dell’IMU sull’IRPEF e relative addizionali, ne deriva che non sono dovute imposte sul reddito dominicale.
Il chiarimento si fonda sul fatto che i terreni incolti non rappresentano una categoria autonoma di terreni agricoli. Il trattamento riservato, quindi, è il medesimo previsto per i terreni agricoli.
D. Un giardiniere titolare di un rapporto di lavoro presso una famiglia perché non può presentare il modello 730?
R. Per poter presentare il modello 730 è di fondamentale importanza la presenza del sostituto d’imposta. In questo caso la famiglia o un componente di essa non riveste la qualità del sostituto d’imposta con la conseguenza di non poter operare le relative trattenute sul reddito corrisposto.
D. L’effetto sostitutivo dell’IMU rispetto ai redditi da fabbricati si verifica anche con un immobile concesso in comodato per un’attività commerciale?
R. L’Agenzia delle Eentrate ha avuto modo di precisare che rientrano nell’ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, anche quelli concessi in comodato gratuito e quelli destinati a uso promiscuo dal professionista. Per quanto concerne il quesito, ai fini dell’esclusione del reddito da fabbricati dell’immobile in comodato, si prescinde dalla destinazione economica dell’immobile stesso.
D. Un contribuente possiede immobili non locati per un importo superiore a € 500. È tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi?
R. I redditi derivanti da immobili non affittati o non locati per i quali è dovuta solo l’IMU non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF. Su tali redditi pertanto non sono dovute imposte.
Si fa presente, però, che il contribuente è tenuto ad indicare nel modello dichiarativo, nei quadri dei terreni e dei fabbricati, i dati relativi a tutti i terreni e fabbricati posseduti, compresi quelli i cui redditi sono sostituiti dall’IMU (cfr. circ. 5/E dell’11/3/2013).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN