Anche le società che vogliono diventare “incubatore certificato di Start-up innovative” potranno iscriversi nella relativa sezione speciale dei registri delle imprese tenuti dalle camere di commercio: è quanto stabilito dal Decreto del 21/02/2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/04/2013. Ma quali sono i requisiti per ottenere lo status di incubatore certificato?
Le Start-up innovative hanno fatto il loro ingresso nella legislazione italiana con il D.L. 179/2012 (art. 25 c. 5) ma sono rimaste in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per poter prendere vita.
Anche per gli incubatori di Start-up innovative sono previste una serie di agevolazioni fiscali e contributive, tra cui ricordiamo l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del diritto camerale per i primi 4 anni successivi l’iscrizione.
Per ottenere lo status di incubatore certificato è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 25 del D.L. 179/2012 e l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese.
In particolare si richiede la costituzione in società di capitali (anche in forma cooperativa) e che l’organo amministrativo sia composto da persone con comprovata esperienza in materia di innovazione e sostegno alle Start-up.
Il possesso dei requisiti viene autocertificato dal legale rappresentante dell’impresa incubatrice al momento della richiesta di iscrizione nelle sezione speciale. Sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare negli Allegati A e B del decreto, bisogna inoltre raggiungere dei valori minimi che sono: 30 PUNTI con riferimento agli indicatori della tabella A e 40 PUNTI con riferimento alla tabella B.
Da evidenziare che tra gli indicatori è stato dato un ruolo rilevante (quindi con l’assegnazione di punteggi più alti) soprattutto alle capacità strutturali di accoglimento delle Start-up e alla presenza di reti internet a banda larga e laboratori per le sperimentazioni.
Una volta ottenuto lo status, l’incubatore dovrà conservare tutti i documenti attestanti i requisiti dichiarati per 5 anni e la camera di commercio di competenza territoriale dovrà vigilare fornendo al Ministero analisi periodiche in formato elettronico con cadenza non superiore ai 6 mesi.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN