DVR semplificato ma non troppo

Chi sta seguendo l’evoluzione normativa riguardante l’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi (detto più semplicemente DVR), ormai da un po’ di tempo sente parlare di DVR semplificato, che dovrebbe appunto “semplificare” l’adempimento sotto un profilo organizzativo, tecnico ed economico, alle piccole e medie imprese. In quali casi è ammesso?

L’articolo 29 del Testo Unico, modificato dal Decreto Legge 57/2012, prevede che: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”.

Già qui si parla di procedure standardizzate più che semplificate e per standardizzate  si intendono quelle procedure nelle quali dovrebbero rientrare tutte le imprese con una struttura medio piccola (non più di 50 lavoratori), che possono così predisporre il cosiddetto DVR semplificato invece del DVR completo.

Più precisamente, tali procedure possono essere utilizzate dalle aziende fino a 10 lavoratori, ad esclusione delle:

  • Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti ed installazioni nucleari;
  • Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Queste stesse procedure possono inoltre essere utilizzate dalle aziende fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle:

  • Aziende industriali a rischio rilevante di cui all’art. 2 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.;
  • Centrali termoelettriche;
  • Impianti ed installazioni nucleari;
  • Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o amianto.

Chiaramente l’intento del Comitato insediato presso la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro era appunto quello di semplificare le procedure. Tuttavia, queste ultime, definite appunto standard, non sempre si adattano alle diverse realtà di molte piccole e medie imprese.

La descrizione “sequenziale” della struttura organizzativa di un’azienda che passa attraverso la definizione delle attività, dei reparti e delle fasi si presta bene per quelle aziende che hanno una struttura lineare; tuttavia ci sono realtà con strutture più articolate che richiedono un’analisi più attenta.

La scelta invece di proporre la lista dei pericoli sotto forma di “check list” presenta un indubbio vantaggio in fase di compilazione perché permette la semplice selezione dei “pericoli presenti” fra tutti quelli proposti nella lista; tuttavia l’analisi delle misure di prevenzione e protezione da adottare non è così immediata per un datore di lavoro senza competenze specifiche.

Sta quindi alla sensibilità del datore di lavoro, data l’importanza del tema, sapersi rivolgere ad un professionista per la compilazione del documento nei casi in cui manchino queste conoscenze.

Alberto Vendrame – Centro Studi CGN