L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il 2013 gli autotrasportatori potranno beneficiare di agevolazioni “ad hoc”. Sintetizziamo la normativa e chiariamo qual è la misura dell’agevolazione.
Con il comunicato stampa n. 59 del 08/05/2013, è stata prorogata la possibilità, per le imprese di autotrasporto di merci, di beneficiare del credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN e della deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art.66, comma 5 del TUIR.
Con riferimento al credito d’imposta, le imprese di autotrasporto, in conto terzi o in conto proprio, potranno usufruire di un credito d’imposta per recuperare quanto versato nel 2012 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto). Più precisamente, si potrà recuperare quanto versato nel 2012 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, adibiti al trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, sino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo. Tali importi saranno utilizzabili esclusivamente in compensazione di altri tributi nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6793.
Per quanto riguarda invece l’altra agevolazione prorogata, si ricorda che l’art.66 del TUIR già prevede, per tutte le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate. Tuttavia, nonostante la norma individui importi specifici, la misura dell’agevolazione effettiva è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell’adeguamento ISTAT. Il Comunicato Stampa dell’8 maggio precisa che per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, é prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate per il periodo d’imposta 2012 pari a:
- 56,00 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
Per i trasporti che invece vengono effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo della deduzione é pari a 19,60 euro, ovvero il 35% dei 56,00 euro previsti per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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