Le “buone prassi” caratterizzeranno i controlli trasformando in illecito amministrativo gli eccessi commessi dai funzionari in sede di verifica. Il principio del “solve et repete” viene attenuato anche se la novità non apporterà concreti benefici in capo al contribuente. I contribuenti non dovranno fornire dati già in possesso della Pubblica Amministrazione: principio condivisibile, riproposto, inattuato e privo di sanzioni.
Il controllo amministrativo nei confronti delle imprese eseguito da qualsiasi autorità competente deve essere unificato e coordinato in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto a una pluralità di accessi nonché per evitare duplicazioni e sovrapposizione nell’attività di controllo. Con un decreto, da emanarsi a cura del Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro del lavoro, saranno definiti i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di finanza, dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS, conferendo massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni tra le medesime amministrazioni. Con lo stesso decreto, inoltre, ciascuna delle predette Amministrazioni dovrà informare preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, aspetto non trascurabile, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese. È il caso di precisare che l’unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e per quanto concerne le verifiche relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la tutela dell’igiene pubblica, la pubblica incolumità nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’accesso dei verificatori potrà avvenire al massimo con cadenza semestrale e, con una norma introdotta nello Statuto del contribuente, viene disposto che il periodo di permanenza presso la sede di quest’ultimo non potrà essere superiore a 15 giorni in tutti i casi in cui la verifica coinvolge le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi. I giorni rilevanti ai fini della verifica saranno solo quelli di effettiva presenza presso la sede del soggetto sottoposto a verifica. Non si rileva alcuna sanzione in caso di superamento di tale periodo, così come risulta evidente che, considerando detti 15 giorni in maniera effettiva anziché consecutiva, la norma non risolve granché in quanto il controllo potrebbe estendersi a lungo sterilizzando così le reali intenzioni di brevità della verifica.
Le norme in materia di diritti del contribuente sottoposto a verifica fiscale si applicheranno anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti previdenza e assistenza obbligatorie.
Le violazioni delle norme in materia costituiranno un illecito disciplinare per i dipendenti pubblici. Al riguardo, risulterà importante la circolare dell’Agenzia delle Entrate con cui verranno resi noti i criteri di applicazioni delle sanzioni disciplinari per gli abusi commessi dai funzionari in sede di verifica.
Altro intervento rilevante è quello che pone un freno alla potenziale esecutività già al 61° giorno dalla notifica degli atti di accertamento emessi dal Fisco a decorrere dal prossimo 1° luglio. Viene infatti previsto che , in caso di ricorso da parte del contribuente, con contestuale richiesta di sospensiva ex art. 47 del D.lgs. n. 546/1992, non si procederà all’esecuzione fino alla pronuncia della CTP sul provvedimento cautelare. Tuttavia non si tratta di una sospensione automatica fino alla sentenza: il termine massimo è fissato non oltre il 120° giorno dalla data di presentazione dell’istanza. Laddove entro tale termine non fosse intervenuta la pronuncia della CTP sulla richiesta di sospensione, l’atto impugnato riacquisterà efficacia e il contribuente, pur in pendenza di ricorso, dovrà versare almeno il 50% della somma richiesta dal fisco per non vedersi esposto all’esecuzione.
Infine, le Agenzie fiscali potranno stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali affinché vengano ridotti gli adempimenti a carico delle imprese e dei cittadini. I contribuenti, quindi, non dovranno più fornire informazioni che sono già in possesso del fisco e degli enti previdenziali (si pensi ai questionari del redditometro che contengono spesso richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, per esempio il PRA) o che, invece, potranno essere acquisite direttamente da altre amministrazioni pubbliche. La norma detta un principio generale che periodicamente viene riproposto senza avere mai una concreta attuazione anche perché il mancato rispetto di questa norma, confermato nello schema del decreto sviluppo, non viene sanzionato.