Sintetizziamo i chiarimenti dell’INPS (circolare n. 78 del 14.5.2013 l’INPS) in merito al regime contributivo applicabile a coloro che esercitano contemporaneamente attività lavorative iscrivibili alla gestione separata e attività imprenditoriali iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani.
La questione trae origine dall’art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996, che dispone che “coloro che esercitano contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità/vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.
L’INPS, sin dall’entrata in vigore della norma, ha ritenuto che il principio della prevalenza doveva applicarsi nell’ambito delle attività economiche di natura imprenditoriale esercitate dal contribuente, ma la questione è stata assai dibattuta e ha generato orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Successivamente con l’art. 12 comma 11 del D.L. 78-2010 convertito in L. 122-2010, è stata fornita l’interpretazione del citato art. 1 comma 208 della L. n. 662-1996 nel senso indicato dall’INPS. La recente sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 5678 del 2012 ha reputato l’interpretazione dell’INPS autentica e quindi con effetto retroattivo.
Pertanto la citata circolare INPS n. 78-2013 ribadisce che, nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla gestione separata e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani, ai fini dell’iscrizione in quest’ultima gestione, saranno considerati l’abitualità e la professionalità della prestazione lavorativa.
A questo proposito la circolare rileva che un’attività è abituale anche se effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni e che la partecipazione personale al lavoro aziendale può sussistere anche nel caso in cui consista in un’attività intellettuale di carattere organizzativo–direttivo (su quest’ultimo aspetto, vedi la sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 5360/2012).
L’INPS inoltre precisa che la prova della partecipazione al lavoro aziendale spetta all’Istituto e che a tal fine, oltre ai riscontri documentali, si potrà procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco, tenendo in debito conto la presenza di lavoratori dipendenti e collaboratori.
Le espressioni usate nella circolare INPS e i riferimenti giurisprudenziali a suo favore sono certamente chiari ma in alcuni punti non convincenti fino in fondo e certamente non applicabili a tutti i soggetti e a tutte le situazioni potenzialmente interessate.
In questo senso si notano principalmente:
- il riferimento nella premessa della circolare alle richieste di chiarimenti avanzate dalle sedi territoriali dell’Istituto;
- la considerazione espressa nel paragrafo 3 del superamento dei chiarimenti forniti con messaggio n. 14905 del lontano 1999;
- in merito all’art. 12 comma 11 della citata L. 122-2010 circa l’assoggettamento all’INPS nel caso di attività prevalente esercitata tra quelle d’impresa, è noto già da prima (circolare INPS n. 102-2003) che il contributo INPS è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti dall’artigiano o commerciante.
In ultimo, l’INPS, alla fine del paragrafo 3, afferma che quanto espresso nella circolare sarà utilizzato anche ai fini dell’esame dei ricorsi amministrativi, per assicurare sia l’esercizio dei diritti d’imposizione contributiva che per evitare di gravare il contenzioso giudiziario nel caso in cui l’Istituto non possieda idonei elementi probatori.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò–Palermo