I contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi del decreto sul riordino della disciplina sanitaria (D. Lgs. 502/92, articolo 9), che erogano prestazioni sanitarie negli ambiti di intervento stabiliti con il DM 31 marzo 2008 sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro. Affrontiamo quindi gli aspetti relativi alla loro deducibilità e alla loro indicazione nel modello 730.
L’importo deducibile è costituito sia dai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal contribuente ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir sia dai contributi versati direttamente dal lavoratore da indicarsi nel modello 730 – 2013, rigo E26 con codice 1.
Occorre pertanto tenere conto dell’importo di cui al punto 131 del modello CUD 2013:
- se l’importo è pari o superiore a 3.615,20 euro, nessuna ulteriore deduzione è ammessa nel rigo E26 del modello 730 per contributi ai fondi integrativi;
- se l’importo è inferiore a 3.615,20 euro, il limite massimo della deduzione è dato dalla differenza tra tale importo e quanto indicato nel CUD.
Ad esempio se nel CUD (p. 131 del mod. 2013) risultano contributi per 2.000 euro, nel rigo E26 potranno essere indicati contributi deducibili a fondi integrativi del SSN per un importo massimo di 1.615,20 euro (3.615,20 – 2.000).
In ogni caso l’importo inserito nel CUD non va riportato nel rigo E26, dove vanno indicati solo i contributi pagati dal contribuente, che non hanno attinenza con il proprio rapporto di lavoro.
Per i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico di cui al all’art. 12 del Tuir (coniuge, figli ecc.), la deduzione spetta per la sola parte che non ha trovato capienza per la deduzione dal reddito di questi ultimi. A riguardo si segnala che nella CM 50/E del 12 giugno 2002, risposta 6.1, l’Agenzia delle Entrate ha esteso la deducibilità dei contributi versati anche per i familiari non a carico. È pertanto opportuno precisare che tale ipotesi è consentita solo nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente interpretando estensivamente quanto previsto dall’art. 51, 2° c. , Tuir ovvero quando beneficiario della deduzione è il lavoratore.
Diversamente se i contributi sono versati direttamente da un contribuente anche a favore di un familiare, si fa riferimento all’art. 10, 1° c. lett. e-ter) del Tuir il quale prevede, affinché il contributo sia deducibile, che il familiare sia a carico del versante. Ciò trova conferma nelle istruzioni ministeriali del Modello 730 alla compilazione del rigo E26. Ricordiamo pertanto che i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa versati in eccedenza rispetto alla quota esente di 3.615,20 euro concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente e l’importo è rilevabile nel punto 131 del CUD.
Quest’ultimo aspetto è rilevante nella determinazione della detraibilità delle spese sanitarie rimborsate dal Fondo agli assistiti. Se infatti i contributi versati al fondo sono stati di importo inferiore alla quota esente di 3.615,20 euro le spese sanitarie sostenute, che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati, non possono essere detratte dall’imposta dovuta dal contribuente o dai familiari non a carico. Se al contrario, i contributi versati, hanno superato la soglia di esenzione, per determinare la quota di spese sanitarie che può beneficiare della detrazione è necessario rapportare i contributi che hanno concorso alla formazione del reddito (parte eccedente 3.615,20 euro) sul totale dei contributi versati al fondo.
Si dovrà applicare pertanto la seguente formula: contributi tassabili x spese sanitarie rimborsate / totale dei contributi versati
Se le spese sono state parzialmente rimborsate la detrazione compete comunque per le spese non refuse in base alla proporzione di cui sopra.
Analizziamo di seguito la deducibilità dei contributi a fini assistenziali versati dai pensionati.
Con riferimento alla possibilità che i pensionati possano portarsi in deduzione i contributi versati dall’ex datore di lavoro o da loro stessi si è espressa puntualmente l’Agenzia delle Entrate con la RM 11 luglio 2008, n. 293/E.
Per effetto dell’equiparazione dei redditi da pensione a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 49, 2° c. , lett. a) del Tuir ne consegue che anche i contributi versati dall’ex datore di lavoro o dal pensionato possano essere oggetto di deduzione.
L’Agenzia ritiene che in concreto vadano verificate le modalità di funzionamento dei singoli fondi o casse ovvero, qualora il meccanismo di funzionamento del fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro, e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, si ritiene non siano deducibili i contributi versati per assistenza sanitaria integrativa.
L’Agenzia in tale circostanza ribadisce il principio già affermato con la RM 114/E/2003 secondo cui il pensionato può beneficiare della deduzione se quanto versato sia specificamente riferito alla sua singola posizione assistenziale.
Nel caso quindi non sia previsto alcun tipo di intervento dell’ex datore di lavoro non si pone alcun problema relativamente alla determinazione della parte di contributo riferibile al pensionato.
In presenza di una situazione in cui il versamento dell’ex datore di lavoro non è riferibile alla posizione assistenziale del pensionato con la RM n. 78/E del 28 maggio 2004 l’Agenzia ha infatti escluso la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi versati dai dirigenti di aziende industriali in pensione ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI). Il concetto è stato ribadito di recente al paragrafo 4.8 della CM n. 21/E del 23 aprile 2010 quando l’Agenzia ha ricordato che «per i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, per i contributi versati al Fasi non possono beneficiare della previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) in quanto, affinché detta disposizione trovi applicazione, è necessario che non solo il contributo versato dal percettore di reddito, ma anche quello a carico del datore di lavoro, sia riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato, circostanza non riscontrabile per i contributi versati in favore dei pensionati al Fasi da parte dell’impresa».
Pertanto nel caso in cui le spese sanitarie fossero rimborsate a fronte di contributi che non sono stati dedotti dal reddito del pensionato potranno essere interamente detratte con il Modello 730.
In definitiva l’importo del contributo versato direttamente dal dipendente o dal pensionato a fondi integrativi per l’assistenza sanitaria, nei limiti sopra indicati, potrà essere indicato nel rigo E26, quadro E, cod. 1 Mod. 730.
Gianluigi Degan – Centro Studi CGN