In vista della scadenza del 17 giugno, diamo risposta a una domanda frequente in merito al calcolo della prima rata IMU: cosa succede se nel 2013 i presupposti per il calcolo dell’IMU sono diversi rispetto a quelli del 2012?
Il testo del D.L. n. 35 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 2013, dispone che “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ”. Con riguardo alla locuzione “anno precedente” si sono radicati dubbi interpretativi sulle modalità di calcolo della prima rata dell’IMU.
In merito, la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, l’Amministrazione finanziaria ha circoscritto dettagliatamente il perimetro di calcolo della prima rata dell’IMU. In particolare, come espressamente previsto nella suddetta circolare n. 2/DF, “ai fini della prima rata dell’IMU, la locuzione “anno precedente” vale esclusivamente per le aliquote e per le detrazioni applicabili ma non anche per gli altri elementi relativi al tributo, quali, ad esempio, il presupposto impositivo e la base imponibile, per i quali si deve tenere conto della disciplina vigente nell’anno di riferimento”.
Pragmaticamente, quindi, la prima rata dell’IMU relativa all’anno 2013 potrebbe non corrispondere alla metà dell’imposta dovuta per l’anno precedente, proprio perché i presupposti per il calcolo dell’IMU 2013 potrebbero differire da quelli dell’anno precedente.
Ad esempio, la suddetta circolare approfondisce il caso in cui, “nel 2013, l’immobile viene destinato ad abitazione principale diversamente dall’anno precedente. In tale evenienza, [afferma la circolare] il versamento della prima rata dell’IMU è sospeso. Viceversa, nel caso in cui l’immobile, nel 2013, non è più adibito ad abitazione principale, lo stesso sarà soggetto ad imposizione e, conseguentemente, la prima rata dell’IMU dovrà essere calcolata applicando l’aliquota prevista per tale fattispecie per l’anno 2012”. In altri termini, secondo l’esempio proposto dalla circolare, per determinare la prima rata è necessario preliminarmente fissare la condizione in cui si trova l’immobile nel corso del 2013 e, successivamente applicare a questa “nuova” condizione le aliquote e le (eventuali) detrazioni che si sarebbero applicate nel corso del 2012. Nell’esempio proposto dalla circolare, quindi, è necessario applicare non le aliquote relative all’abitazione principale (condizione che si era verificata nel corso del 2012) ma le aliquote ordinarie stabilite nel corso del 2012 alla condizione dell’immobile manifestatasi nel corso del 2013.
Un ulteriore esempio, proposto dalla circolare n. 2/DF del 23 maggio scorso, definisce l’ambito di applicazione delle agevolazioni per quelle fattispecie assimilate all’abitazione principale se previste dal regolamento comunale. In particolare, delimita i contorni dell’agevolazione riguardante l’assimilazione all’abitazione principale dei fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero.
In merito, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, sia nel caso in cui l’assimilazione venga disposta per l’anno 2013, sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione di cui sopra consente l’applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Ne consegue che, per tali fattispecie, è possibile beneficiare della sospensione del pagamento della prima rata dell’IMU.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN