Diritti annuali CCIAA 2013: chi, come e quanto

Il 16 giugno (prorogato al 17) è la prima scadenza del pagamento dei diritti annuali dovuti alle Camere di Commercio per l’anno 2013. Di seguito tutte le notizie utili da sapere: soggetti obbligati ed esclusi, importi dovuti, modalità di pagamento, sanzioni in caso di ritardi od omissioni del pagamento.

Il diritto annuale deve essere pagato alla Camera di Commercio territorialmente competente in base alla Provincia in cui il soggetto:

  • ha la sede legale nell’anno in cui chiede l’iscrizione;
  • ha la sede legale alla data del 1 gennaio 2013 (anche se in corso d’anno dovesse trasferirsi in altra Provincia);
  • ha sedi secondarie o unità locali.

I soggetti obbligati al pagamento sono:

  • le imprese che richiedono l’iscrizione in corso d’anno;
  • le imprese che al 1 gennaio 2013 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese (anche se si trovano nella fase di liquidazione volontaria);
  • quelli iscritti solo al Repertorio economico amministrativo (REA).

Sono esclusi dal pagamento:

  • le imprese che al 31.12.2012  risultano fallite o in liquidazione coatta amministrativa (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
  • le imprese individuali che entro il 30 gennaio 2013 hanno richiesto la cancellazione a far tempo dal 31 dicembre 2012;
  • le imprese che entro il 30 gennaio 2013 hanno richiesto la cancellazione a far tempo dal 31 dicembre 2012 a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Gli importi dovuti alle Camere di Commercio per l’anno 2013 sono stabiliti in misura fissa:

  • per le imprese individuali;
  • per i soggetti iscritti solo al REA;
  • per le società tra Avvocati;
  • per le società semplici;
  • per le società semplici imprese agricole (anche se nella denominazione non dovesse risultare l’indicazione  di “società agricola”).

mentre sono stabiliti in misura proporzionale al fatturato dell’esercizio 2012 per tutti gli altri soggetti, tra cui a titolo esemplificativo:

  • le società di persone;
  • le società di capitali;
  • le cooperative;
  • i consorzi.

L’importo dei diritti annuali è determinato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, sentite l’Unioncamere e le maggiori organizzazioni di categoria nazionali; tuttavia esso può essere aumentato fino al 20 % dalle singole Camere di Commercio.

Per la determinazione del diritto annuale dovuto è bene quindi che i soggetti interessati verifichino gli importi dovuti, presso le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Il tributo deve essere pagato in unica soluzione e nella generalità dei casi, entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi oppure, maggiorando l’importo dello 0,40%, entro 30 giorni da esso; nei casi particolari in cui possono incorrere le imprese che approvano il bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure se non è approvato, è opportuno confrontarsi con la Camera di Commercio territorialmente competente.

Gli eventuali ritardi od omissioni del pagamento sono sanzionati in misura compresa dal 10% al 100% dell’importo dovuto; tuttavia è possibile sanare spontaneamente l’irregolarità, pagando oltre al tributo e gli interessi nella misura legale dell’attuale 2,5% annuo (dal giorno successivo a quello fissato per il pagamento, fino a quello di esecuzione), la sanzione amministrativa:

  • del 3,75% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
  • del 6% se il pagamento avviene dal 31° giorno dalla scadenza ma entro un anno dall’omissione.

Il pagamento deve essere effettuato riportando nel modello F24, il codice fiscale del soggetto (e non la partita IVA) e nella sezione – IMU ed altri tributi locali -:

  • la sigla automobilistica della provincia della CCIAA, nella casella “Codice ente”;
  • il codice tributo 3850, per il diritto annuale;
  • il codice tributo 3851 per gli eventuali interessi da ravvedimento operoso;
  • il codice tributo 3852 per le eventuali sanzioni da ravvedimento operoso;
  • l’anno di riferimento 2013;
  • l’importo dovuto.

Le imprese con sedi secondarie od unità locali dislocate in province diverse dovranno compilare un rigo per ogni situazione.

È possibile eseguire il pagamento mediante compensazione con crediti di altri tributi.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo