Con la Circolare n. 17 del 29/05/2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta deduzione dei contratti di leasing. Riportiamo, in forma schematica, le principali novità e sintetizziamo le opzioni tra cui l’impresa utilizzatrice può scegliere alla scadenza del contratto.
La normativa vigente precedentemente alla riforma effettuata con il D.L. n. 16/2012, agganciava la deducibilità dei canoni di leasing ad una durata minima dei relativi contratti. Il mancato rispetto della condizione della durata minima del contratto determinava l’integrale indeducibilità degli stessi canoni.
Successivamente l’art. 4-bis del D.L. 16/2012, riformulando il comma 2 dell’art. 54 e il comma 7 dell’art. 102 del TUIR, ha eliminato tale previsione, stabilendo che la durata minima del contratto non è più condizione per la deducibilità dei canoni. Infatti gli stessi canoni rimangono deducibili anche in presenza di leasing di durata inferiore, ma in tal caso il ritmo di deducibilità rimane ancorato agli abituali limiti temporali.
La Circolare n. 17 evidenzia come si possano verificare le seguenti ipotesi:
a) durata contrattuale coincidente con quella minima fiscale: in questo caso, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
b) durata contrattuale superiore a quella minima fiscale: in tale ipotesi i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a conto economico recato dall’art. 109, comma 4 del Tuir;
c) durata contrattuale inferiore a quella minima fiscale: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Tali canoni debbono trovare riconoscimento fiscale “mediante variazioni in diminuzione, pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi”.
La Circolare, inoltre, ricorda che alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:
1) esercizio del diritto di riscatto
In tale caso, dal periodo d’imposta successivo alla scadenza del contratto, sarà necessario operare una variazione in diminuzione per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile, comprensivo, quindi, sia della quota capitale che della quota interessi, con un’eventuale variazione in aumento per la quota parte interessi indeducibile a norma dell’art. 96 del Tuir.
2) mancato esercizio del diritto di riscatto
In tale secondo caso, l’impresa utilizzatrice deve continuare a dedurre in via extracontabile, mediante apposite variazioni in diminuzione, le quote dei canoni non dedotte alla scadenza del contratto. Anche in tal caso, parte delle variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data della scadenza contrattuale del leasing, essendo riferita alla quota interessi non ancora dedotta, deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’art. 96 Tuir.
Al contrario, se l’impresa utilizzatrice cede il contratto a terzi, secondo le Entrate i canoni non dedotti devono essere portati in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile determinata a norma dell’articolo 88, comma 5, del Tuir (Circ. 180/E del 1996). Diversamente, infatti, si verrebbe a creare un’asimmetria impositiva tra l’immediata tassazione della sopravvenienza attiva e il recupero dilazionato dei disallineamenti sospesi.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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