Minusvalenze e plusvalenze: 4 domande, 4 risposte

Minusvalenze e plusvalenze creano spesso problematiche al momento dell’indicazione in dichiarazione: dove vanno inserite? Come compensare eventuali minusvalenze? Come devono essere tassate le plusvalenze? Ecco quattro brevi risposte ad altrettante domande,  tra le più frequenti.

1.Le minusvalenze vanno inserite nel quadro D del modello 730?

No. Le minusvalenze non devono mai essere indicate nel quadro D del modello 730.

Qualora il contribuente intenda riportare le minusvalenze nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi sarà necessaria l’indicazione della perdita nel modello Unico nel quadro RT.
Il contribuente, volendo, potrà presentare regolarmente il 730 (ed ottenere tramite il sostituto d’imposta il conguaglio), unitamente al frontespizio e al quadro RT del modello Unico, entro i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.

2.Come possono essere detratte in sede di dichiarazione le minusvalenze relative alla gestione patrimoniale?

I regimi di risparmio previsti dalla legge n.461/97 sono tre:

  • il regime della dichiarazione;
  • il regime del risparmio amministrato;
  • il regime del risparmio gestito.

In tutti e tre i casi la minusvalenza “realizzata” nel periodo di imposta è compensabile nei quattro periodi d’imposta successivi. Se entro tale termine non sono state realizzate plusvalenze sufficienti a compensare la minusvalenza, il residuo è perso.

Nel regime della dichiarazione, però, il calcolo dovrà essere eseguito dal contribuente stesso, ricostruendo la movimentazione dei suoi titoli secondo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire).  In questo caso, verranno evidenziati tutti gli acquisti che si compenseranno con le vendite procedendo a ritroso, cioè considerando venduti per primi i titoli acquistati per ultimi. Se alla fine del calcolo risultasse una minusvalenza, la stessa potrà essere utilizzata per compensare eventuali plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi.

Le minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze della stessa natura: cioè con guadagni su compravendita titoli. In nessun caso possono essere dedotte da redditi di altra natura (affitti, stipendi, ecc …).

Negli altri due regimi gli adempimenti tributari connessi al capital gain sono assolti dall’intermediario e, quindi, non va dichiarato nulla in sede di dichiarazione dei redditi.

3.Una ditta individuale, impresa familiare, in attività da parecchi anni, cede l’intera azienda. Il plusvalore derivante dalla cessione può essere assoggettato a tassazione separata?

La plusvalenza derivante dalla vendita dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale non può essere dichiarata mediante modello 730 (vedi istruzioni) ma va indicata nel modello Unico, unitamente al quadro RF nel caso di contabilità ordinaria o RG nel caso di contabilità semplificata, dove vanno  oltretutto  dichiarati i dati economico-reddituali riferiti all’attività d’impresa, svolta sino alla data di cessione dell’azienda stessa. Di conseguenza, la plusvalenza derivante da questa operazione potrà essere assoggettata a:

  1. tassazione ordinaria, concorrendo alla formazione del reddito d’impresa;
  2. tassazione separata, mediante indicazione della plusvalenza nella sezione II del quadro RM, a condizione che l’azienda ceduta sia stata posseduta per un periodo superiore a cinque anni.

4.Un privato ha venduto l’anno scorso un terreno agricolo ricevuto in donazione. L’eventuale plusvalenza è tassabile? Se sì, qual è il valore iniziale da confrontare con il prezzo di vendita, ai fini del calcolo della plusvalenza?

Trattandosi di terreno agricolo, è necessario riferirsi all’articolo 67 del TUIR, il quale precisa che non sono oggetto di tassazione le plusvalenze percepite a seguito di cessione di beni immobili posseduti da più di cinque anni e che, in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante. Nel caso in cui detto periodo non sia trascorso, la plusvalenza dovrà essere indicata nel rigo RL6 di Unico PF, ovvero nel rigo D4 del modello 730. Al contrario, in caso di cessione di terreno edificabile dovrà essere compilato il quadro RM, sezione II.

Rita Martin – Centro Studi CGN