Com’è noto, il regime dei “contribuenti minimi” è stato introdotto dall’art.1 c.96-117 della Legge 244/2007, a decorrere dal periodo d’imposta 2008. Possono usufruire del regime agevolato le persone fisiche esercenti attività di impresa, arte e/o professione che nell’anno solare precedente hanno percepito ricavi e/o compensi non superiori a Euro 30.000,00, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, non hanno erogato utili di partecipazione agli associati con supporto di solo lavoro (art.53 c.2 lett. c) TUIR) e che non si avvalgono, nell’esercizio della loro attività, né di dipendenti né di collaboratori. Inoltre, gli stessi soggetti non devono aver acquistato, nel triennio precedente, beni strumentali per un importo superiore a Euro 15.000,00, anche se gli stessi sono stati acquisiti tramite contratti di appalto e/o di locazione, anche finanziaria.
Sono esclusi dal regime i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA, coloro che risiedono al di fuori del territorio dello Stato, coloro che esercitano in via esclusiva o principale l’attività di cessione di fabbricati, di terreni edificabili esenti IVA e di cessioni di mezzi di trasporto nuovi e coloro che contestualmente all’esercizio dell’attività sono anche associati in partecipazioni in società di persone, srl trasparenti o in associazioni tra professionisti.
Se una delle cause di adesione al regime viene meno o subentra una delle cause di esclusione, il soggetto decade automaticamente dall’agevolazione a partire dall’anno successivo; se invece il limite massimo dei ricavi/compensi viene superato di oltre il 50% (cioè si superano Euro 45.000,00), l’agevolazione viene meno dallo stesso anno con effetto retroattivo al 1 gennaio.
I “minimi” sono esonerati dagli adempimenti IVA – ad eccezione dei modello Intrastat -, sono esclusi dall’applicazione degli Studi di Settore/Parametri, sono esonerati dall’IRAP e non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Rispettando sempre il principio di inerenza, i contribuenti minimi, siano essi imprenditori o professionisti, determinano il reddito in base al principio di cassa e cioè tramite la differenza tra i ricavi o compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta e le spese effettivamente sostenute nello stesso periodo; concorrono alla formazione del reddito anche plusvalenze e minusvalenze.
La base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è stata già precedentemente trattata; vediamo ora i riflessi in UnicoPF relativamente alla compilazione di alcune particolarità del quadro CM.
Innanzitutto è da ricordare che non è possibile la compilazione del quadro CM contestualmente ai quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in contabilità semplificata), RE (lavoro autonomo) e RD (redditi di allevamento). Pertanto, in presenza di più attività deve essere verificata per tutte le tipologie di attività la presenza dei requisiti per l’adesione al regime dei minimi. In presenza di soli redditi assoggettati all’imposta sostitutiva in oggetto non devono essere compilati nemmeno i quadri RV e RN. Se il contribuente è in possesso di redditi di natura diversa, solo questi dovranno essere tassati secondo le regole ordinarie e solo per essi rientreranno in gioco deduzioni e detrazioni, secondo le regole del TUIR.
Rigo CM5 – col.2 – Tremonti-ter
L’agevolazione Tremonti-ter, prevista con il D.L. 78/2009, è entrata in vigore il 1 luglio 2009 e consiste in una deduzione dal reddito d’impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e/o apparecchiature di cui alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati proprio dal 1.7.2009 al 30.06.2010. L’agevolazione è fruibile in sede di saldo delle imposte sui redditi che risultano dovute per il periodo d’imposta in cui sono stati effettuati tali investimenti.
L’agevolazione, spettante anche per i contribuenti minimi (Circolare Ministeriale 44/E/2009), è indicata al rigo CM5 di UnicoPF 2011 dove in col.1 va indicato l’importo agevolabile e cioè il 50% degli investimenti effettuati; il dato deve essere riportato anche in RS29 col.2.
L’eventuale revoca dell’agevolazione, di importo pari al corrispettivo o al valore normale dei beni oggetto dell’agevolazione e fino alla concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l’investimento, invece, deve essere indicato in CM2, nella nuova col.1. Sempre nella medesima colonna andrà indicato anche il recupero della maggiore agevolazione relativa ai contributi conto impianti percepiti in esercizio successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.
L’importo di cui alla col.1 deve successivamente essere ricondotto alla col.2 del medesimo rigo CM2.
Rigo CM5 – col.1 – Tremonti-quater (Tremonti tessile)
L’agevolazione è riconosciuta per il periodo d’imposta dal 1.1.2010 al 31.12.2010 su investimenti effettuati in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari tessili; i soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione devono aver preventivamente presentato all’Agenzia delle Entrate il modello CRT.
La percentuale della detassazione è stata comunicata con Provvedimento dell’Agenzia stesso il 24 marzo scorso ed è pari al 25,1903% della spesa agevolata.
Tale importo dovrà essere indicato in col. 1 del rigo CM5 ed indicato anche in RS33 col.1.
Rigo CM12 col.4 – Crediti d’imposta per interventi di riparazione, ricostruzione o acquisto riguardanti immobili colpiti dal sisma Abruzzo diversi dall’abitazione principale (da indicare anche in CR11)
Rigo CM12 col.5 – Crediti d’imposta per interventi di riparazione, ricostruzione o acquisto riguardanti immobili colpiti dal sisma Abruzzo che costituiscono abitazione principale (da indicare anche in CR10)
Rigo CM12 col.6 – Crediti d’imposta per il reintegro delle anticipazioni al fondo pensione (da indicare anche in CR12), per i soggetti che aderiscono alla previdenza complementare e che hanno richiesto un’anticipazione, per casi particolari, delle somme relative alla propria posizione maturata e che successivamente decidono di reintegrarla con versamenti superiori alla parte deducibile di Euro 5.164,57.
Tutti e tre questi crediti d’imposta possono essere utilizzati in diminuzione dell’imposta dovuta dai contribuenti minimi, fino a concorrenza di quanto indicato in CM11.
CM13 col.1 – Ritenute d’acconto “di cui cedute da consorzio”
L’importo da indicare in tale casella si riferisce alle ritenute d’acconto del 10% subite dal consorzio e da questo cedute al consorziato in regime dei minimi e relative a prestazioni di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, in relazione alle quali i contribuenti finali possono beneficiare della detrazione del 36% o del 55%.