La scadenza è alle porte: entro il 15 agosto tutti i professionisti iscritti agli albi (esclusi i notai per i quali vige l’obbligo già dal 2006) dovranno aver stipulato una polizza di responsabilità civile professionale.
L’obbligo, regolamentato dall’art. 5 del D.P.R. 137/2012 sulla riforma delle professioni, sancisce infatti che tutti i professionisti iscritti agli albi dovranno stipulare una polizza RC professionale e renderne noti gli estremi, il massimale assicurato ed ogni altra variazione successiva ai propri clienti al momento del conferimento dell’incarico.
La violazione di tale norma costituirà illecito disciplinare.
L’obbligatorietà della polizza RC professionale tuttavia è fittizia. Nel senso che il professionista ha l’obbligo di stipularla ma la compagnia assicurativa può rifiutarsi di assicurarlo (ad esempio se ha avuto un’elevata sinistrosità pregressa), cosa che non succede con l’RC auto dove l’obbligo è reale e sussiste per entrambi i soggetti.
La novità, tuttavia, porta con sé dei vantaggi rilevanti: innanzitutto il cliente è maggiormente tutelato e inoltre, per i professionisti “alle prime armi”, la polizza può essere uno strumento per dare maggiori garanzie ed ampliare di conseguenza il proprio portafoglio clienti, riducendo così il “gap” con i professionisti più esperti.
Per i nuovi professionisti che si affacciano sul mercato, l’RC professionale può essere, in un certo senso, un “trampolino di lancio”, che aiuta sicuramente chi vuole emergere (non è certo la panacea di tutti i mali).
Un altro vantaggio è sicuramente la tutela del proprio patrimonio (le assicurazioni servono appunto a questo): la polizza deve tenere indenne l’assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della propria attività professionale.
Ma qual è il limite di responsabilità del professionista?
Qui la linea di demarcazione è sottile: il professionista infatti, nello svolgimento dei propri compiti, deve impiegare la diligenza richiesta per la natura dell’attività esercitata.
Se questa diligenza viene meno, il professionista è ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti nell’esercizio della propria prestazione professionale.
Il professionista, dal canto suo, dovrà dimostrare di aver adottato tutta la diligenza richiesta dalla prestazione e che l’inadempimento è stato causato da situazioni a lui non imputabili.
Questa responsabilità viene però limitata in certi casi: se l’inadempimento viene scaturito da una situazione di elevata complessità, infatti, il professionista è responsabile solo nel caso di dolo o colpa grave, sempre che riesca a dimostrare questa particolare contingenza.
La limitazione di responsabilità serve in parte a tutelare il professionista, permettendogli di svolgere la propria attività senza il peso di dover essere esposto ad azioni di risarcimento dei danni per ogni omissione.
La polizza RC professionale invece interviene nei casi, comunque previsti dalle condizioni contrattuali, in cui la responsabilità del professionista per i danni cagionati a terzi è oggettiva e lo tutela dal meccanismo sanzionatorio (capitale, interessi e spese) messo in atto contro di lui.
Alberto Vendrame – Centro Studi CGN